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INTERROGAZIONE
URGENTE
La sottoscritta
Consigliere Regionale
PREMESSO
CHE il primo
intervento pubblico a favore dei Profughi risale alla legge n. 137 del
4/3/52;
CHE tale legge
prevedeva due distinte forme di assistenza per il soddisfacimento del
bisogno in Italia dei suddetti profughi:
-
la prima, disciplinata dall’art. 17, avente come destinatari i
profughi in genere, consisteva nel riservare loro per la durata di un
quadriennio una quota del 15% delle assegnazioni di tutti gli alloggi
che IACP, U.N.R.R.A – Casas e Istituto Nazionale Case Impiegati dello
Stato avrebbero costruito dal 01/01/1952;
-
la seconda, disciplinata dagli articoli dal 18 al 25, avente
come destinatari i profughi ricoverati nei centri di raccolta
amministrati dal Ministero dell’Interno, prevedeva la costruzione tra
il 1951 ed il 1954 a spese dello Stato, di fabbricati a carattere
popolare, la cui gestione era affidata agli IACP;
CHE gli
interventi di cui sopra avevano carattere radicalmente diversi tra
loro, essendo previste distinte modalità di individuazione dei canoni
di locazione (solo per gli immobili costruiti ex art. 18 il canone era
comprensivo di spese generali di amministrazione e manutenzione
dell’alloggio oltre che di una quota annua del costo dell’alloggio da
riversarsi allo Stato dall’Ente Gestore)
VISTO CHE
CHE successive
fonti legislative hanno protratto poi nel tempo i due tipi di
intervento originari previsti;
CHE il programma
di costruzione degli edifici da assegnare ai profughi, ai sensi
dell’art. 18 e segg. della legge 137/52 è stato riproposto negli
esercizi 1957-1958-1958-1960 dall’art. 4 della legge 173/58 e per gli
esercizi 1960-1961-1962-1963 dall’art. 5 della legge 1219/60;
CHE l’obbligo di
riserva dei posti, di cui all’art. 17 della legge 137/52, invece, è
stato prorogato prima con l’art. 3 della legge 173/78 e
successivamente introdotto come precetto di efficacia permanente
dell’art. 34 della legge 763 del 26/12/1981 (“la regione
territorialmente competente riserva a favore dei profughi un’aliquota
di alloggi compresa dai programmi di intervento in materia di edilizia
economica popolare non inferiore al 15%”);
VISTI
La legge 865/71 e
i decreti del Presidente della Repubblica n. 1036/72 e n. 1037/72, che
hanno unificato le due provvidenze dei profughi, disciplinate dalla
legge 137/52, nell’unica forma della riserva (ex art. 17);
l’art. 1, comma 24
della legge 560/93 che consentiva la vendita di alloggi di edilizia
economica popolare a favore degli assegnatari, prevedendo per la
particolare categoria dei profughi la possibilità di acquisizione
degli stessi alle condizioni di particolare favore (50% del costo di
costruzione);
RILEVATO CHE
CHE in seguito
all’innovazione introdotta con la legge 560/93 un’interpretazione
restrittiva e letterale dell’art. 1 della stessa legge, riferendola ai
soli assegnatari di alloggi costruiti sulla base di finanziamenti
post bellici (ex art. 18) avrebbe limitato l’ambito di applicazione
della norma in questione a pochi casi isolati, rispetto al totale
degli alloggi assegnati ai profughi, creando situazioni di grave
disuguaglianza tra i profughi stessi;
CHE il
Consiglio di Stato (sez. I, parere 1761 del 10/12/97), il Ministero
dei Lavori Pubblici (circolare n. 81 del 30/06/58), il Presidente del
Consiglio dei Ministri (circolare del 15/05/1999) e il Ministero delle
Finanze (circolare n. 73/202 del 14/04/1999) si sono pronunciati a
favore all’equiparazione tra gli assegnatari degli alloggi costruiti
ai sensi dell’art. 18 della legge 137/52 e dell’art. 17 della stessa
legge;
CHE in senso
contrario si era espressa la Corte di Cassazione (decisione 13949 del
13/12/1999) affermando che la possibilità di acquisizione del bene
alle condizioni di miglior favore poteva essere interpretata solo nel
senso che, a quel trattamento, hanno diritto solo i profughi
assegnatari degli alloggi realizzati e costruiti per loro ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 18 della legge 137/52;
CHE per
dirimere la questione interpretativa è intervenuto l’art. 45 della
legge n. 388 del 13/12/2000, stabilendo nel comma 3 una proroga, sino
al 30/12/2005, delle domande di cessione in proprietà di alloggi di
profughi di cui all’art. 1, all’art. 17 e 18 della legge 137/52 e
successive modificazioni nonché all’art. 1, comma 24 della legge
560/93;
CHE nel comma 3
dell’art., 45 della legge 388/00 è stato stabilito anche che le
disposizioni relative al prezzo degli alloggi (50% del costo di
costruzione di ogni singolo alloggio) si applica a tutti gli immobili
destinati ai profughi di cui alla predetta legge 137/52 e successive
modificazioni;
CONSIDERATO CHE
CHE il
Consiglio di Stato, sez. I (parere 29/08/01), intervenendo in materia,
ha affermato che l’art. 45 della legge 388/00 non fa riferimento al
solo ambito della Regione Friuli Venezia Giulia ma all’intero
territorio nazionale ed inoltre che il beneficio dell’acquisto alle
condizioni di miglior favore si applica a tutti gli immobili
realizzati ai sensi della legge 137/52 e quindi sia dell’art. 17 che
18;
CHE a seguito di
tale disposizione, il Tribunale di Bologna, sez. I civile (decisione
n. 1372 del 14/05/2001), ha riconosciuto il diritto di alcuni profughi
assegnatari degli alloggi a loro riservati ai sensi dell’art. 17 della
legge 137/52 di fruire del prezzo agevolato ed ha condannato lo IACP
competente a restituire al profugo la differenza rispetto al prezzo
diverso che era stato pagato;
CHE la
problematica è stata ulteriormente chiarita con una Direttiva della
Presidenza del Consiglio dei Ministri (21/02/2002), con la quale è
stato ribadito che con l’art. 45, comma 3 della legge 388/00 si era
inteso estendere la facoltà di acquisto alle condizioni di miglior
favore a tutti gli alloggi realizzati a favore dei profughi, ai sensi
degli artt 18 e 17;
CHE tra i vari ex
istituti autonomi delle Case Popolari e la loro Associazione (Federcasa)
è sorto un contenzioso, sostenendo i primi che la possibilità di
acquisto alle condizioni di miglior favore degli alloggi assegnati in
quota ai profughi (ex art. 17) si riferisce solo agli immobili
realizzati dallo Stato, ancorché gestiti dagli ex IACP, ma non a
quelli realizzati e costruiti con mezzi finanziari propri degli IACP;
PRESO ATTO CHE
CHE in seguito
all’impugnazione della direttiva del 21/02/02 da parte dell’ATC
(Azienda Territoriale per la Casa) di Torino il TAR del Lazio ha
emesso una sentenza (n. 1571 del 26/02/03) che ha annullato la
Direttiva nella parte in cui gli assegnatari ex art. 18 e gli
assegnatari ex art. 17 di alloggi costruiti e di proprietà degli ex
IACP erano stati equiparati;
CHE avverso tale
sentenza è stato proposto ricorso da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
CHE
l’Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia è intervenuta in
giudizio
CHE l’udienza
per la discussione è fissata per il 24/11 p.v.
CHE nel
frattempo, la Federcasa ha stabilito di inviare a tutti gli IACP una
circolare che dovrebbe recitare come segue:
In
attesa che il Consiglio di Stato abbia modo di pronunciarsi sul
ricorso promosso dall’Avvocatura dello Stato si esclude
l’applicabilità dell’art. 45, comma 3 della legge 388/00 (e quindi il
diritto di cui all’art. 1 comma 24, legge 560/93 di acquisizione
dell’alloggio alle condizioni di miglior favore) per i profughi che
fruiscono di alloggi, di proprietà, nonché realizzati dagli IACP per
la generalità dei cittadini ed assegnati ai profughi solo in base alla
riserva prevista nei bandi di concorso;
CHE Federcasa
riconosce invece che per gli alloggi di proprietà del Demanio e quelli
dati in gestione agli IACP o divenuti di proprietà degli IACP (e/o che
gli IACP abbiano provveduto o stiano provvedendo alla vendita ai
comuni ai sensi dell’art. 2 della legge 449/97 come integrato
dall’art. 47 della legge 388/00) deve essere salvaguardato il diritto
del profugo, previsto dall’art. 45, comma 3 della legge 388/00
all’acquisto alle condizioni di miglior favore di cui all’art. 1 comma
24 della legge 560/93;
CHE con l’art.
2, comma 223 della legge n. 350 del 24/12/2003 il beneficio veniva
esteso anche ai congiunti in possesso dei requisiti previsti dalla
legge;
CHE all’art. 2,
comma 223 e seg. della legge n. 350 del 24/12/2003 viene ribadito il
vincolo di destinazione d’uso che il legislatore ha voluto porre sugli
alloggi realizzati a favore dei profughi, intendendo così impedire al
Demanio, agli ex IACP in qualità di enti gestori , agli IACP se
divenuti proprietari così come ai comuni, di mutarne la destinazione
RITENUTO
CHE da tutto
quanto sopra si evinca chiaramente l’intenzione del legislatore di
affermare che gli alloggi devono essere ceduti al profugo alle
condizioni di miglior favore e, laddove gli stessi risultino liberi,
debbano essere affittati con bandi di concorso specifici riservati
alla loro categoria e che solo nel caso in cui siano andati deserti
almeno 3 bandi, il Comune o l’Ente Gestore siano legittimati ad
assegnarli ad altri cittadini più bisognosi;
CHE poiché il
comma 224 dell’art. 2 della L. 350/2003, che prevede il vincolo di
destinazione d’uso, richiama gli immobili di cui al comma 3 dell’art.
45 della L. 388/2000 il vincolo di destinazione d’suo non si estenda
agli immobili di uso sociale introdotti invece con l’art. 61 della L.
448/2001;
CHE per quanto
sopra la Federazione, senza personalità giuridica, sia legittimata ad
avanzare richiesta di acquisto, non per sé ma indicando un ente (A.N.V.G.D,
Unione Istriani o altro) al quale eventualmente intestare l’immobile
INTERROGA LA
GIUNTA PER SAPERE
- Quali
siano gli immobili (indirizzi, dati catastali, data di costruzione,
legge di riferimento) assegnati in Lombardia ai profughi giuliano
dalmati ex legge 137/52 e segg.;
-
Chi siano gli assegnatari giuliano dalmati;
- Se non ritenga
doveroso intervenire presso il Governo per tutelare i diritti, già
pesantemente e profondamente lesi dei profughi veneti, giuliano,
dalmati residenti nella nostra regione
Silvia Ferretto
Clementi
Milano, 19
novembre 2004
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