PROGETTO DI LEGGE N. 0300
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Istituzione del
fondo regionale di finanziamento per le Case delle Donne,
servizi e Centri antiviolenza delle donne
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PRESENTATO
IL 05/03/2008
RELAZIONE
Con la risoluzione
54/134 del 17 novembre 1999 l’Assemblea Generale dell’ONU ha stabilito
che ogni atto di violenza contro il sesso femminile che arrechi o sia
suscettibile di arrecare pregiudizio o sofferenze fisiche, sessuali o
psicologiche alle donne, nonché la minaccia di eseguire tali atti, la
costrizione o la privazione arbitraria di libertà, tanto nella vita
pubblica quanto nella vita privata, costituisce “violenza contro le
donne” e rappresenta uno dei principali meccanismi sociali per mezzo
del quale le donne vengono mantenute in condizioni di inferiorità
rispetto agli uomini. A tale proposito l’invito rivolto agli Stati
nazionali è quello di definire azioni di contrasto del fenomeno.
Il fenomeno della
violenza ha dimensioni di grandi proporzioni e non conosce confini, né
differenze di classe, di etnia, di cultura, di religione o di
appartenenza politica e i dati stanno a dimostrarne la vastità e la
diffusione.
In Lombardia il
fenomeno assume un peso rilevante, in particolare nelle aree urbane,
non solo per quanto riguarda i fatti più eclatanti riportati dalla
cronaca, ma anche e soprattutto, come testimonia l’esperienza
quotidiana dei centri antiviolenza, da una recrudescenza di quelle
“violenze invisibili” che si consumano fra le mura domestiche.
Combattere la
violenza, quindi, significa, non solo reclamare maggiore sicurezza
nelle strade e nei luoghi pubblici, ma soprattutto provvedere adeguate
risorse per progetti di prevenzione, formazione, accoglienza,
assistenza, ascolto, controllo, anche allo scopo di produrre un
cambiamento nella cultura che produce violenza, principio guida
che sta alla base dell’impegno, ormai quasi trentennale della rete
delle Case delle Donne, Servizi e Centri antiviolenza delle
donne diffuse in modo capillare su tutto il territorio lombardo.
Per questo il PdL
qui presentato, non si propone un’azione di sostegno indifferenziata,
bensì, nel dare il giusto riconoscimento e l’adeguato sostegno
pubblico, alle Case delle Donne, Servizi e Centri antiviolenza, si
afferma in modo inequivocabile il diritto di ogni donna ad essere
accolta da altre donne che hanno lungamente maturato un’esperienza
basata sulla cultura, la solidarietà, e le libertà femminili.
Il PdL, che
ribadisce nei principi e nelle finalità questa visione dinamica delle
politiche contro la violenza sulle donne, stabilisce i tratti
dell’azione delle Case delle Donne, Servizi e Centri antiviolenza che,
nell’avvalersi di competenze formate nelle pratiche dell’accoglienza,
è finalizzata ad assicurare in assoluta autonomia di metodo e di
gestione, sostegno e solidarietà ad ogni singola donna.
L’art. 3, specifica
il tipo di attività svolte dalle strutture, riconoscendo anche le
nuove forme di violenza come lo stalking ed il traffiking e la
necessità che ogni tipo di violenza debba essere denunciata
pubblicamente.
L’art. 4 tratta dei
rapporti con le istituzioni, delle convenzioni e delle altre forme di
supporto volte a garantire la continuità dell’attività e
l’istituzionalizzazione delle Case delle Donne, Servizi e Centri
antiviolenza, inserendoli tra le strutture facenti parte della rete
dei servizi territoriali.
Infine, l’art. 5 ha
come oggetto la costituzione di un Fondo regionale di finanziamento
dell’attività delle Case delle Donne, Servizi e Centri antiviolenza
che abbiano svolto attività sul territorio regionale da almeno 5
anni.
Istituzione del
fondo regionale di finanziamento per le Case delle Donne, Servizi e
Centri antiviolenza delle donne
Articolo 1 (Principi)
1.
La
Regione Lombardia, coerentemente con i principi contenuti nella Carta
Costituzionale, con quanto previsto dalle risoluzioni
dell’Organizzazione delle nazioni unite, dell’Organizzazione mondiale
della sanità e dei programmi dell’Unione Europea, dalla legislazione
nazionale vigente riconosce che ogni grado di violenza contro
qualunque essere umano costituisce un attacco all’inviolabilità della
persona ed alla sua libertà. Alle vittime di violenza è assicurato il
diritto ad un sostegno temporaneo per consentire loro di ripristinare
l’inviolabilità e di riconquistare la libertà.
La Regione,
raccogliendo quanto indicato dalla circolare europea 293/2007, dalla
“Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne delle
Nazioni Unite del 1993” e in base a quanto contenuto nella decisione
803/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004:
a)
riconosce che la violenza fisica, sessuale e psicologica contro i
bambini, i giovani e le donne, ivi compresa la minaccia di tali atti,
la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella
vita pubblica che nella privata, lede il loro diritto alla vita, alla
sicurezza, alla libertà, alla dignità, all’integrità fisica ed emotiva
e costituisce una minaccia grave per la salute fisica e psichica delle
vittime di tale violenza;
b)
condanna tutti i tipi di violenza contro le donne;
c) persegue con tutti
i mezzi appropriati una politica di eliminazione della violenza contro
le donne.
Articolo 2 (Finalità)
-
Al fine di
garantire adeguata solidarietà, sostegno e soccorso alle vittime di
violenza e maltrattamenti sessuali, psicologici, fisici ed
economici, la Regione riconosce e valorizza i modelli culturali
della solidarietà e l’ospitalità autonoma e autogestita basata sulle
relazioni tra donne, attraverso il sostegno, la promozione, la messa
in rete e l’istituzione di case e centri destinati all’accoglienza,
all’ospitalità o alla residenza temporanea, di centri di ascolto, di
accoglienza, di consulenza legale e psicologica, di raccolta dati,
di informazione e di ricerca, di servizi di sostegno rivolti
prioritariamente a donne in difficoltà, di seguito nominati Case
delle Donne, Servizi e Centri antiviolenza delle donne.
-
Le Case delle
Donne, Servizi e Centri antiviolenza delle donne - gestiti
esclusivamente da donne e associazioni di donne che agiscono senza
fini di lucro e si avvalgono di competenze appositamente acquisite e
maturate nelle pratiche e nell’esperienza - sono autonomi nelle
metodologie, nei progetti, nella gestione e nelle modalità di
rapporto con le istituzioni pubbliche o private, assicurano sostegno
e solidarietà ad ogni donna, quale che sia la sua etnia, religione,
cittadinanza, luogo di provenienza e di residenza, condizione
sociale.
Articolo 3
(Attività delle Case delle Donne, Servizi e Centri antiviolenza delle
donne)
1.
Le
Case delle Donne, Servizi e Centri antiviolenza delle donne si
avvalgono di competenze umane e professionali di donne appositamente
acquisite e/o maturate nella pratica e nell’esperienza della
prevenzione, dell’accoglienza e della mediazione -in casi di violenza
intra ed extra familiare alle donne, anche in età minore, (fisica,
psicologica, sessuale, economica, stalking, traffiking) e di violenza
assistita, in qualsiasi forma essa si esprima- allo scopo di:
a) offrire
solidarietà e accoglienza ad ogni donna che ad essi si rivolga, anche
se non ancora in regola con le leggi vigenti, che abbia subito
violenza, o molestie fisiche o psicologiche;
b) fornire aiuto
per superare i danni morali e materiali conseguenti alle violenze e
agli abusi subiti;
c) fornire
soccorso, sostegno, assistenza, nonché consulenza legale e
psicologica;
d) svolgere
attività di formazione e aggiornamento di operatrici e operatori
sociali, culturali e istituzionali;
e) raccogliere,
analizzare e diffondere dati statistici relativi alla condizione delle
donne e dei minori maltrattati emersi dai colloqui e dalle denunce
presentate;
f) svolgere
attività di prevenzione, pubblicizzazione, sensibilizzazione e
denuncia del problema della violenza contro le donne e i minori, anche
in collaborazione con altri enti, istituzioni ed associazioni;
g) predisporre
progetti di uscita dalla violenza;
h) individuare
particolari percorsi di protezione per le donne straniere che escono
dalla violenza, per favorirne la regolarizzazione e l’accesso al
lavoro.
-
Le Case delle
Donne, Servizi e Centri antiviolenza delle donne si impegnano a
garantire alle donne anonimato e segretezza e intraprendono azioni
che le riguardano solo con il loro consenso.
-
Le Case delle
Donne, Servizi e Centri antiviolenza delle donne si impegnano a
lavorare affinché le singole donne che decidono di denunciare
pubblicamente i danni subiti dalla violenza non vengano
strumentalizzate dai mass media.
Articolo 4
(Rapporto con le istituzioni e altri organismi)
-
La Regione, di
concerto con province e comuni, sostiene l’attività dei centri e
delle case delle donne e ne favorisce la creazione di nuovi.
-
Le Case delle
Donne, Servizi e Centri antiviolenza delle donne, anche in
collaborazione con i servizi sanitari e sociali operanti nel
territorio offrono i servizi di cui all’art. 3.
-
L’ammissione alle
strutture dei centri e delle case delle donne è gratuita; ciascuna
si dota di un regolamento in cui sono definiti i rapporti di
accoglienza per le donne e i loro bambini finche non sono in grado
di rientrare nella vita normale.
-
Gli indirizzi
delle Case delle Donne, Servizi e Centri antiviolenza delle donne
sono pubblici e adeguatamente resi noti con campagne pubblicitarie
anche relative alle attività; i recapiti delle strutture
residenziali sono invece coperti da segreto.
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Le Case delle
Donne, Servizi e Centri antiviolenza delle donne mantengono costanti
e funzionali rapporti con le strutture pubbliche cui competono
l’assistenza, la prevenzione e la repressione dei reati (pronto
soccorso, Carabinieri, Polizia di Stato, Procura della Repubblica,
Tribunale dei minori, Giudici di sorveglianza), con i servizi
socio-sanitari territoriali, comunali e provinciali (consultori, ASL,
servizi psichiatrici e di assistenza legale nonché strutture
scolastiche anche con appositi protocolli da definire).
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L’attività delle
Case delle Donne, Servizi e Centri antiviolenza delle donne è
assicurata, previe deliberazioni, anche da province e comuni,
singoli o associati, che autorizzano la stipula di convenzioni con
organismi e/o associazioni che perseguono le finalità indicate nella
presente legge.
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Le Case delle
Donne, Servizi e Centri antiviolenza delle donne, sulla base delle
convenzioni stipulate, redigono ogni anno una relazione
sull'attività svolta agli enti locali di riferimento siano essi
singoli o associati che si faranno carico di trasmetterne copia
all’Assessorato regionale competente.
-
La Regione, le
province e i comuni possono individuare nell’ambito del proprio
patrimonio immobili da destinare, in comodato d’uso e senza oneri
per le Case delle Donne, Servizi e Centri antiviolenza delle donne.
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La Regione e le
province concedono, ai comuni che ne fanno richiesta, contributi per
la ristrutturazione e l’adeguamento degli immobili, compresi quelli
confiscati alla criminalità organizzata, da destinare ai centri e
alle case delle donne.
Articolo 5
(Finanziamento)
-
Ai fini
dell’attuazione della presente legge, è istituito, un Fondo
regionale destinato al finanziamento delle attività e degli
interventi le Case delle Donne, Servizi e Centri antiviolenza delle
donne, che dimostrino di avere svolto esclusivamente attività sul
territorio regionale per un periodo non inferiore ai cinque anni.
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Al fondo di cui
al comma 1 confluiscono anche le risorse eventualmente trasferite
dal Fondo nazionale di cofinanziamento.
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Le modalità di
ripartizione del fondo tra regione, province e comuni, saranno
stabilite da apposito regolamento da approvarsi entro novanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge.
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