1.2 Riferimenti normativi 

Il tema della bonifica delle aree inquinate venne introdotto per la prima volta nel sistema normativo italiano dall'art. 5 della Legge 441/87 "Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti", la quale, pur non prevedendo una definizione del concetto di area inquinata e non fornendo indicazioni sui criteri di valutazione del rischio,  stabiliva che le Regioni approvassero il  Piano per la bonifica delle aree inquinate individuando:

a)     l’ordine di priorità degli interventi;

b)     l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinanti presenti

c)    i soggetti cui compete l'intervento e gli enti che ad essi devono sostituirsi in caso di inadempienza;

d)     le modalità per l'intervento di bonifica e risanamento ambientale;

e)     la stima degli oneri finanziari;

f)      le modalità di smaltimento dei materiali da asportare;

g)     le eventuali misure cautelari a carattere di urgenza per la tutela dell'ambiente. 

Successivamente, con  Decreto del Ministero dell’Ambiente del 16-05-89 “Criteri e linee guida per l'elaborazione e la predisposizione, con modalità uniformi da parte di tutte le Regioni e Province autonome, dei piani di bonifica....» vennero fissate le modalità di predisposizione dei piani regionali di bonifica delle aree inquinate. 

Il D.M. del 16.05.89 definiva inoltre cosa deve intendersi per area contaminata, ed individuava alcune tipologie di siti potenzialmente contaminati, indicando l'articolazione del piano di bonifica e dei progetti operativi di risanamento. Per tale decreto erano da considerarsi aree potenzialmente contaminate solo quelle venute «a contatto accidentale o continuativo» con le sostanze provenienti dai cicli di produzione dei rifiuti potenzialmente tossici e nocivi. I cicli di produzione di rifiuti potenzialmente tossici e nocivi (secondo la definizione allora vigente) erano, con alcune integrazioni, identificati nella tabella 1.3 della delibera del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984. 

 Le aree oggetto di possibile contaminazione da prendere in considerazione nelle operazioni di censimento erano indicate nelle seguenti: 

·      aree interessate da attività minerarie in corso o dismesse,

·      aree interessate da attività industriali dismesse,

·      aree interessate da rilasci accidentali di sostanze pericolose,

·      aree interessate da discariche non autorizzate,

·      aree interessate da operazioni di adduzione e stoccaggio di idrocarburi così come da gassificazione di combustibili solidi,

·      aree, anche a destinazione agricola, interessate da spandimento non autorizzato di fanghi e residui speciali o tossici e nocivi». 

Ai sensi del D.M. del 16.05.89 tali piani dovevano essere sviluppati attraverso diverse fasi,  così riassumibili: 

·   Censimento e mappatura dei siti potenzialmente contaminati con raccolta dei dati relativi alla localizzazione, alle sostanze pericolose eventualmente presenti, alla superficie e ai volumi interessati, alla struttura idrogeologica, alla destinazione d'uso, alla densità abitativa  etc.).

·    definizione del primo elenco di aree contaminate da sottoporre a bonifica in base al censimento e alle risultanze analitiche ufficialmente disponibili;

·    definizione di un primo programma di intervento di bonifica a breve termine e classificazione dei siti in ordine di priorità in base al rischio sanitario ed ambientale (permeabilità del suolo, rischio per gli approvvigionamenti idrici, aspetti tossicologi ecc.);

·     elaborazione del progetto di programma di bonifica a medio termine. 

Ai sensi del D.M. 16/05/89  la Regione Lombardia ha elaborato un primo piano di bonifica delle aree contaminate, approvato con Delibera di Giunta regionale n. 66818 del 11 aprile 1995. 

L’attuale D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 recante l’“Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/686/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”, prevede, tra le competenze regionali, l’approvazione di piani di gestione dei rifiuti, e delle bonifiche. In particolare, l'articolo 22 del D.Lgs 22/97 precisa che i piani per la bonifica delle aree inquinate devono prevedere: 

·      l'ordine di priorità' degli interventi;

·      l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;

·      le modalità' degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività' di recupero di rifiuti urbani;

·      la stima degli oneri finanziari;

·      le modalità' di smaltimento dei materiali da asportare, 

e devono essere redatti sulla base di criteri generali e di linee guida determinati dallo stato.  

Considerato che tale direttiva non è stata ancora emanata, la Regione Lombardia ha individuato, con le modalità illustrate nel successivo cap. 3, una metodologia di analisi e di confronto tra i siti inquinati, in base  a criticità  ambientali riconoscibili sul territorio, che ha consentito di programmare gli interventi oggetto del presente piano.