EMENDAMENTO al PRE n. 0003 – DGR n. 14844 DEL 31/10/2003
”Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lett. M della l.r. n. 1/2000)”

Art. 9 “Valutazioni della domanda” 

Inserire al punto 1), alla fine del primo capoverso 

In merito a quest’ultimo punto (“Periodo di residenza in Lombardia”) il punteggio viene maggiorato in relazione agli anni di residenza del richiedente.

Approvato a larga maggioranza a fine gennaio 2004  (chi è residente in Lombardia da più di vent’anni ottiene 90 punti, contro i cinque concessi a chi vi risiede da solo un anno)

A fine settembre 2004, il TAR accogliendo una delle eccezioni presentate con il ricorso di Cgil Cisl e Uil ha stabilito che non esiste nessun diritto di precedenza ai residenti in Lombardia: nell’assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica lombardi e immigrati devono essere messi sullo stesso piano.

Contro tale sentenza ho presentato proposta di risoluzione per presentare ricorso al Consiglio di Stato, affinché il principio della maggiorazione del punteggio  per i residenti in Lombardia venga riaffermato.