MOZIONE n. 0135

Il Consiglio Regionale della Lombardia  

PREMESSO CHE

- il Governo Prodi, il 4 luglio 2006, ha emanato il cosiddetto “decreto Bersani”;

- tale decreto, oltre ad essere stato concepito senza alcuna forma di concertazione con le categorie interessate, è stato emanato con un’incomprensibile e sospetta urgenza;

- tale provvedimento interessa tutti gli iscritti agli ordini ed ai collegi professionali (avvocati, notai, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, giornalisti e pubblicisti, infermieri, veterinari, psicologi, farmacisti, assistenti sociali, agronomi e forestali, agrotecnici, periti agrari, geologi, periti industriali, ragionieri, spedizionieri doganali, consulenti del lavoro, agenti di cambio, medici chirurghi ed odontoiatri, ostetriche, biologi e chimici, tecnici radiologia medica), per un totale di circa due milioni di professionisti;

- in un mese i farmacisti lombardi hanno raccolto più di diecimila firme affinché la Regione Lombardia ricorra alla Corte Costituzionale contro il “decreto Bersani”

VISTI

- l'Art. 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 2000, che garantisce la libertà, l’autonomia e la dignità propri dell’attività del libero professionista;

- la Direttiva 98/5/CE del Parlamento e del Consiglio volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica;

- la direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante la modifica della Direttiva 91/308/CE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite;

- la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

- l' Art. 2 paragrafo 1 e l'Art. 4 della Decisione 98/415/CE del Consiglio relativa alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative;

- la Direttiva 2002/58/CE del Parlamento e del Consiglio relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, contenuta nel "Codice in materia di protezione dei dati personali" del 2003;

- il decreto-legge n. 223/06 del 4 luglio 2006 recante "disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale"

CONSIDERATO CHE il D. L. n. 223/06

- obbliga, in aperto contrasto con la  disciplina che regola la libera circolazione della moneta all'interno dell'UEM, i liberi professionisti a tenere uno o più conti correnti bancari o postali nei quali far obbligatoriamente affluire le somme riscosse nell’esercizio dell’attività e dai quali devono essere effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese;

- prevede che tutti i compensi in denaro per l’esercizio di arti e professioni di importo superiori a 100 euro debbano essere riscossi esclusivamente con assegni non trasferibili o mediante bonifici bancari o postali;

- impone l’abrogazione delle disposizioni normative e regolamentari che prevedono la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime per le categorie come avvocati, notai, architetti, ingegneri e parzialmente anche i dottori commercialisti

- prevede la possibilità di pattuire compensi "parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti", con conseguente abrogazione implicita del divieto del cosiddetto patto di "quota lite" (che assicura, ad esempio per gli avvocati, l’indipendenza rispetto agli interessi del cliente) e introduce la condivisione con il cliente del profitto conseguito, aumentando inevitabilmente la litigiosità per incrementare i profitti della professione;

- abolisce per i liberi professionisti il divieto di farsi pubblicità prevedendo addirittura per gli stessi la possibilità di pubblicizzare le “caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni”, con grave rischio per i cittadini rispetto all'affidabilità ed alla qualità di quanto pubblicizzato, in quanto fonte potenziale di confusione e false aspettative, situazioni sicuramente disdicevoli e dannose per il consumatore ma anche per l’immagine dei professionisti seri

RILEVATO CHE

- il limite fissato a 100 euro per il pagamento in contanti risulta difforme oltre che dalla stessa disciplina contro il riciclaggio, che fissa tale limite in 12.500 euro, anche dalla più recente direttiva 2005/60/CE, che ha provveduto ad elevare tale soglia a 15.000 euro;

- é stata introdotta una disparità di trattamento dei lavoratori a seconda del Paese d’origine, laddove un professionista di nazionalità non italiana, a differenza di un nostro connazionale, ben potrebbe, nell’ambito dell'UEM, ricevere pagamenti in contanti;

- nel disporre l’abrogazione delle tariffe minime obbligatorie, il decreto non tiene conto della giurisprudenza della Corte di Giustizia;

- è stato implicitamente e forzosamente introdotto un tributo obbligatorio costituito dalla necessità di ricorrere al sistema creditizio (per l’emissione o l’incasso d’assegni non trasferibili, bonifici bancari o mezzi di pagamento elettronici) sia per i professionisti che per i consumatori ad esclusivo vantaggio del sistema bancario e creditizio;

- sono stati di fatto esclusi dall’accesso alla giustizia ed alla difesa tecnica coloro che per ragioni di fatto (es. soggetti protestati) o convinzioni personali, non possono o non vogliono accedere al sistema bancario e creditizio, in palese contrasto con la normativa sulla privacy;

- il decreto-legge n. 223/06 non prevede neppure delle regole transitorie al fine di disciplinare i rapporti pendenti

VISTO CHE

- nonostante la forte opposizione da parte delle categorie interessate e le numerose incongruenze e violazioni di quanto previsto dalla normativa europea, il “decreto Bersani” è stato convertito in legge il 04 agosto u.s. (Legge n.248/06)

INVITA LA GIUNTA

- affinchè tale legge venga al più presto modificata

- ad operarsi affinché, per quanto di sua competenza, le categorie professionali interessate dal provvedimento vengano maggiormente tutelate. 

                                                              Silvia Ferretto Clementi

Milano, 12 settembre 2006