MOZIONE

 

 

Il  Consiglio  Regionale

                                                

                                                          PREMESSO

 

·        CHE numerosi cittadini lombardi segnalano con preoccupazione la costruzione sui tetti dei loro condomini di ripetitori ad alta potenza per telefoni cellulari;

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                                                          CONSIDERATO

 

·        CHE  è di conoscenza diffusa che i campi elettromagnetici generati da tali tipologie di ripetitori costituiscono gravissimo pericolo per la salute, tanto che il Consiglio di Stato con recenti sentenze ha riconosciuto la necessità di spostare tali tipi di impianti in zone isolate;

 

·        CHE  autorevoli istituzioni di ricerca nazionali ed internazionali hanno potuto constatare gli effetti pregiudizievoli di tali emissioni sulla salute delle popolazioni esposte, in particolare un aumento del rischio di leucemie e tumori del sistema nervoso nei bambini;

 

·        CHE  pertanto vi sono fondati motivi di ritenere che l’attivazione delle suddette postazioni costituiscano un grave ed irreparabile pericolo per la salute dei cittadini residenti;  

 

·        CHE  il diritto alla sicurezza ed alla salute è un diritto primario che ogni Pubblica Amministrazione del mondo civile ha il dovere di tutelare;

 

VISTO

 

·        CHE  il Senato della Repubblica ha approvato all’unanimità, nella seduta del 10 febbraio 1998, un ordine del giorno, accolto dal Governo, che impegna a vietare l’insediamento di antenne per  la telefonia cellulare vicino a scuole e strutture frequentate da bambini; 

 

 

·        CHE  a tutela della salute pubblica in materia di emissioni elettromagnetiche  è stato approvato il Decreto n. 381 del 10 settembre 1998 che stabilisce limiti e condizioni dell’operatività di impianti quali quello in oggetto a partire dal 3 gennaio 1999;

 

 

 

·        CHE a seguito di un provvedimento di diniego dell’autorizzazione edilizia   emesso dall’Ufficio Tecnico del Comune di Segrate,  il 3.2.2000 il Sindaco ha provveduto ad emettere Ordinanza n.8 (prot. 5226) in base alla quale “..non potranno più essere rilasciate autorizzazioni edilizie per l’installazione o la modificazione degli impianti radio base” e, soprattutto, “.non potrà rilasciare autorizzazioni per l’installazione di antenne radio nelle zone residenziali” ;

 

·        CHE la TIM, in prima istanza,  ha presentato il ricorso n.2042/2000 al T.A.R.  della Lombardia, respinto il 31.5.2000 con la sentenza n.1782/2000, e successivamente, si è appellata al Consiglio di Stato , che ha invece  accolto le sue richieste; revoca dell’ordinanza del Sindaco e ripresa immediata dei lavori qualificati “urgenti”.

 

·        RITENUTO che si è così venuto a ledere un diritto costituzionalmente garantito come quello alla salute, decidendo ciecamente il prevalere di interessi economici e contro unanime giurisprudenza in proposito;

 

·        RITENUTO  che, a seguito del perdurare della mancanza di idonea regolamentazione regionale, viene a mancare la normativa regionale prevista dal Decreto interministeriale 10 settembre 1998 n.381 “Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radio radiofrequenza compatibili con la salute umana”.

 

             

                                             INVITA  LA  GIUNTA  A

 

·        Svolgere un’indagine epidemiologica sui danni arrecati dalle suddette apparecchiature;

 

·        Stabilire distanze minime di sicurezza di almeno 150 mt da asili, scuole, ospedali, abitazioni.

 

 

        Il Consigliere

Silvia Ferretto Clementi

 

Milano, 26 gennaio 1999