PROGETTO  DI  LEGGE  n. 033 del 03/07/2000

NORME  PER  LA  PREVENZIONE  ED  IL  CONTROLLO  DELL'ALLERGIA  RESPIRATORIA  E  DELL'ASMA  BRONCHIALE  

Secondo le maggiori Società Scientifiche Internazionali l'Allergia Respiratoria è una delle principali cause dell'Asma bronchiale.
L'asma viene definita come una malattia respiratoria caratterizzata da ostruzione delle vie aeree completamente o parzialmente reversibile, infiammazione delle vie aeree,  marcata reattività bronchiale nei confronti di stimoli di varia natura.

L'asma, come riconosciuto dal "Progetto mondiale asma", costituisce un problema sanitario di grande importanza in tutto il mondo.  
L'asma oltre ad essere la malattia cronica più comune del mondo industrializzato, è una delle malattie croniche curabili che fanno registrare statisticamente un andamento peggiorativo. L'evoluzione verso forme persistenti, gravi e quindi invalidanti è in aumento, spesso come conseguenza dell'aggravamento delle forme lievi e moderate sottovalutate e curate in maniera impropria ed insufficiente.  
Notevoli sono le ricadute sociali del fenomeno, con incremento delle spese ospedaliere per ricoveri e prestazioni ambulatoriali e con aumento delle assenze lavorative e scolastiche, secondarie alla malattia.  La spiegazione di questo fenomeno non è facilmente comprensibile perché sono numerose le cause che contribuiscono ad alimentarlo.  
Il contrasto tra  miglioramento delle conoscenze eziopatogenetiche, cliniche e farmacologiche e peggioramento della situazione epidemiologica e dei riflessi economico-sanitari trova sicuramente alcune motivazioni nell'azione e nella diffusione del fumo di tabacco e nelle condizioni di inquinamento ambientale domiciliare, industriale, urbano, registrato negli ultimi anni, soprattutto nelle aree di maggior affollamento metropolitano.  
L'allergia respiratoria e l'asma sono malattie in crescita in tutto il mondo, soprattutto in età pediatrica.  
La prevalenza dell'asma può essere stimata in Italia pari ad una percentuale compresa tra il 3% e 8% della popolazione adulta.  
I dati epidemiologici più recenti ottenuti dal SIDRIA (Studi italiani sui disturbi respiratori nell'infanzia e nell'ambiente) sulla popolazione infantile indicano che un bambino in età scolastica su 10 ha l'asma e che la percentuale di bambini con sintomi asmatici è più del doppio.  
Nella maggioranza dei casi l'asma accompagna il paziente tutta la vita.  Dall'indagine ISTAT sulle condizioni di salute della popolazione si rileva che l'asma e la bronchite costituiscono la terza causa di malattia cronica (7,1% della popolazione totale), mentre al quarto posto figurano le malattie allergiche con l'esclusione dell'asma bronchiale (6,2% della popolazione totale).  
Esistono ad oggi possibilità di prevenzione diagnosi e cura  precoci ed efficaci che possono consentire ai pazienti di svolgere una vita normale, sempre che rispettino misure di prevenzione e si sottopongano a cure regolari e continue ed a controlli presso centri specialistici.  
La valutazione economica del controllo dell'asma non è facile perché legata a numerose variabili non facilmente quantificabili. Esistono costi diretti legati all'intervento sanitario ed alle risorse consumate (ricoveri, visite, farmaci), costi indiretti (giornate di lavoro e di studio perse), costi intangibili (qualità della vita dei pazienti e delle famiglie).  
Negli ultimi 10 anni, in Gran Bretagna il numero delle prescrizioni per l'asma è aumentato del 75%, ed è stato registrato il raddoppio del numero dei ricoveri ospedalieri a causa dell'asma. In Italia i costi diretti sono più alti e costituiscono il 72% della spesa. I costi indiretti, associati all'asma, in Italia sono rappresentati da un numero elevatissimo di giornate di lavoro perse nell'anno.  
L'analisi dei costi diretti evidenzia come in Italia si abbia il più alto valore percentuale di ricoveri (85%) ed il più basso per costo dei farmaci (11%).E' probabile che tali dati riflettano nel nostro paese un controllo generale della malattia peggiore rispetto ad altri paesi con una rilevante quota di costi per ricoveri evitabili. Tale affermazione è giustificata dalla notevole riduzione dei costi diretti ed indiretti dopo l'intervento farmacologico ed educazionale, evidenziato nell'unico studio fatto in Italia e da studi paralleli effettuati in altri paesi. Infatti i risparmi legati alla diminuzione dei giorni di ricovero e/o di lavoro e scuola persi sono certamente superiori all'aumento del costo dei farmaci ed al costo aggiuntivo dei programmi educazionali. Inoltre l'adeguamento alle raccomandazioni delle Linee Guida ha portato a modificare i modelli di prescrizione per la cura dell'asma con tendenza verso un maggior uso di terapie preventive piuttosto che di terapie sintomatiche.  
Si conferma quindi che l'intervento pubblico nell'informazione e nell'educazione del paziente, delle famiglie e degli insegnanti assicura una migliore prevenzione ed un maggiore controllo dei principali fattori di rischio, soprattutto per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico e domestico, degli ambienti di scuola e di lavoro.  
E' auspicabile che disposizioni legislative mirate alla riduzione dei problemi dei pazienti asmatici ed allergici e delle loro famiglie rappresentino l'espressione di una volontà politica volta ad avviare misure nel campo della prevenzione, dell'educazione, dell'informazione, della ricerca scientifica e farmacologica con effetti che ricadano sulla tutela delle generazioni future,  
Anche per questo particolare attenzione deve essere posta alla prevenzione dell'asma in ambito scolastico e lavorativo e delle malattie respiratorie legate all'inquinamento urbano, industriale, domestico.  
A tal fine, il presente disegno di legge ha per obiettivi: 

a)   migliorare la prevenzione, la diagnosi precoce e la terapia dell'allergia respiratoria e della malattia asmatica

b)   l'istituzione di un Comitato Tecnico-Scientifico per migliorare le conoscenze sull'allergia respiratoria, sull'asma bronchiale, sui fattori di rischio, sull'epidemiologia e per costituire strumenti idonei a realizzare una politica sanitaria correttiva a livello regionale

c)  l'inclusione della problematica relativa all'allergia respiratoria e all'asma bronchiale nel Programma sanitario regionale

 Art. 1
(Disposizioni generali)  

1        La regione predispone nell'ambito del piano sanitario e nel limite delle risorse assegnate in sede di riparto del fondo sanitario nazionale, progetti obiettivo, azioni programmate ed altre idonee iniziative diretti a fronteggiare l'allergia respiratoria e l'asma bronchiale, considerate malattie di alto interesse sociale  

2       Gli interventi di cui al comma 1 sono rivolti:

a)   alla prevenzione primaria ed alla diagnosi precoce dell'allergia respiratoria e dell'asma bronchiale

b)   al miglioramento delle modalità di cura dei cittadini affetti da allergia respiratoria e/o da asma bronchiale

c)   alla prevenzione delle complicanze e della evoluzione delle malattie di cui al comma 1)

d)   alla prevenzione ed al controllo delle malattie di cui al comma 1, attraverso interventi sull'inquinamento ambientale urbano e sull'inquinamento dei locali confinati

e)   a migliorare l'educazione e la coscienza sociale generale, e in particolare dei pazienti allergici e/o asmatici e delle loro famiglie

f)     ad agevolare l'inserimento degli allergici e/o asmatici nelle attività scolastiche, sportive, lavorative

g)   a promuovere programmi di ricerca atti a migliorare le conoscenze cliniche per aggiornare le possibilità di prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione  

Art. 2
( Prevenzione)  

1        Ai fini della prevenzione e della diagnosi precoce dell'allergia respiratoria e dell'asma bronchiale e delle sue complicanze, gli strumenti di cui all'articolo 1 indicano alle aziende sanitarie locali (ASL) ed alle aziende ospedaliere gli interventi operativi più idonei per:

a)   individuare le fasce di popolazione e di età, anche asintomatiche, a rischio di allergia respiratoria e/o asma

b)   adottare strategie di diagnosi precoce su tali fasce

c)  monitorare e ridurre la presenza di allergeni "indoor" nei luoghi confinati con particolare attenzione alle scuole, ai luoghi di lavoro, alle aree comunitarie quali alberghi, cinema, mezzi di trasporto, negozi, palestre, ristoranti

d)   programmare gli interventi sanitari conseguenti alle lettere a),b), c) avvalendosi dei reparti e dei servizi di allergologia, medicina del lavoro, pediatria, pneumologia, con la collaborazione dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta, in coordinamento con i servizi di prevenzione sanitaria distrettuali e con i servizi di medicina scolastica.

 Art. 3
(Diagnosi e terapia)  

1        Al fine di migliorare le modalità di diagnosi e cura dei pazienti allergici e/o asmatici, la regione tramite le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, provvede a fornire gratuitamente:

a)   gli esami di funzionalità respiratoria in condizioni basali e dinamiche, gli esami allergologici ed altri presidi diagnostici

b)    i farmaci broncodilatatori, ed altri presidi terapeutici

c)   gli steroidi, i cromoni, gli antileucotrienici, ed altri presidi antiflogistici

d)   i farmaci antistaminici per i soggetti allergici

e)   l'immunoterapia specifica per i soggetti allergici, solo se riportato, in etichetta e sul foglio di istruzione, in unità di misura nota, il contenuto della proteina allergenica selezionata, come stabilito dalle linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità

f)     i misuratori del picco di flusso per il controllo della malattia asmatica, i distanziatori per aerosol, ed ogni altro presidio sanitario ritenuto idoneo, specificatamente individuato nelle prescrizioni dei servizi e dei medici  e pediatri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

 Art.4
(Assistenza integrata)

1        La regione provvede alla cura ed alla eventuale riabilitazione dei pazienti affetti da allergia respiratoria e/o  asma bronchiale, attraverso i medici di famiglia e pediatri di libera scelta e attraverso le unità operative, i servizi e gli ambulatori di allergologia, di fisiopatologia respiratoria, di pediatria allergologica e/o pneumologica e  di pneumologia.

2      Le unità operative, i servizi e gli ambulatori di cui al comma 1 svolgono in particolare i   seguenti compiti:

a)   prevenzione primaria e secondaria dell'allergia respiratoria e dell'asma bronchiale e delle sue complicanze

b)   terapia in regime di ricovero in condizioni di particolare necessità clinica

c)   consulenza ambulatoriale diagnostico-terapeutica per i medici ed i pediatri di libera scelta  e per le strutture ove siano assistiti cittadini asmatici

d)   consulenza per unità operative e per servizi ospedalieri non specialistici in occasione di ricoveri di cittadini asmatici

e)   attività educazionale, finalizzata all'autogestione della malattia, nei confronti dei cittadini asmatici e dei loro familiari, nonché nelle scuole e nei luoghi di lavoro particolarmente esposti al rischio

f)    collaborazione con le ASL per tutti i problemi che riguardano le allergie respiratorie e la malattia asmatica  

3        Le cure a domicilio dei malati pervenuti all'insufficienza respiratoria cronica sono assicurate in regime di assistenza integrata su richiesta del paziente e del medico di famiglia e dopo convalida dei centri specialistici di riferimento, con la collaborazione del medico di libera scelta  e di personale medico, infermieristico e riabilitativo operante nelle strutture di cui al comma 1.  

4        I medici di famiglia e i pediatri di libera scelta svolgono in particolare:

a)    attività educazionale individuale e familiare, in collaborazione con le unità competenti, nei confronti della popolazione

b)    attività di collaborazione con le ASL per tutti i problemi che riguardano l'allergia respiratoria e l'asma  

5      Le unità operative di cui al comma 1 svolgono anche attività di rilevamento epidemiologico
        periferico per l'allergia respiratoria e l'asma bronchiale.  Requisito minimo, per le unità di
        cui al comma 1, per svolgere le funzioni di unità di rilevamento epidemiologico è la
        dotazione di adeguata strumentazione per la diagnostica respiratoria funzionale ed 
        allergologica e di sistema informatico per la raccolta dati. I risultati dovranno essere
        inoltrati al Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 5.

 Art. 5
( Comitato Tecnico-Scientifico)    

1        Presso l'assessorato alla sanità viene istituito un comitato tecnico-scientifico con il compito di predisporre linee di indirizzo e coordinamento per potenziare ed uniformare le attività di prevenzione e di controllo della allergia respiratoria e della malattia asmatica e di fornire gli elementi ritenuti necessari alla formulazione di linee guida nell'ambito del piano sanitario regionale  

2        Il comitato di cui al comma 1 è composto da esperti del settore in oggetto, nominati dall'Assessore alla sanità, su proposta delle sezioni regionali delle Società italiane di Allergologia e Immunologia clinica, di Pneumologia Ospedaliera, di Medicina Respiratoria, di Medicina Respiratoria Infantile e di Federasma, in rappresentanza dei pazienti  

3        Il Comitato Tecnico-Scientifico, di cui al comma 1, elabora una relazione annuale sulla malattia allergica e asmatica in ambito regionale, corredata dei principali elementi di ordine epidemiologico e preventivo, la presenta all'Assessore alla sanità che se ne avvale per la predisposizione del Piano sanitario regionale e la illustra in una apposita conferenza regionale annuale aperta a tutti i cittadini.

Art. 6
(Asma card)  

1        Ai pazienti affetti da asma bronchiale, la ASL di appartenenza fornirà "Asma card" personale che attesti la malattia. Il modello della card deve corrispondere alle indicazioni stabilite dall'Assessore alla sanità , entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge  

2          La "Asma card" di cui al comma 1, riporta nelle forme più adeguate per una lettura automatizzata, il livello di gravità dell'asma (saltuaria, lieve persistente, moderata persistente, grave persistente) e le complicazioni correlate alla malattia  

Art. 7
(Educazione sanitaria)  

1          La Regione predispone interventi per l'opportuna preparazione e per l'aggiornamento del personale sanitario delle ASL sul tema dell'allergia respiratoria e dell'asma bronchiale  

2          La Regione promuove iniziative educazionali sul tema dell'allergia respiratoria e dell'asma bronchiale e della loro prevenzione rivolte alla globalità dei cittadini  

3          Per la realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge, la Regione, le ASL e le unità operative di cui al comma 1 dell'art. 4, possono avvalersi della collaborazione delle associazioni di Volontariato nelle forme e nei limiti previsti dalla legge 11 agosto 1991, N° 266    

Art. 8
(Attività sportiva)  

1          L'allergia respiratoria e l'asma bronchiale, in fase non complicata, non costituiscono ostacolo alla concessione dell'idoneità fisica per lo svolgimento delle attività sportive non agonistiche  

2          I protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica sono definiti nel decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, N° 104