Progetto di Legge n. 015 - 04/05/2005
(ex 0186 - 17/01/2002)

di iniziativa del Consigliere Regionale
Silvia Ferretto Clementi

 Istituzione del “Buono Mamma”

RELAZIONE

La Regione Lombardia ha configurato, come momento centrale delle politiche sociali, le iniziative a sostegno della famiglia.

La famiglia si riappropria del ruolo di fulcro della società grazie alla politica regionale, che conta proprio su di essa per attivare meccanismi di sostegno e di soluzione dei complessi problemi sociali attraverso l’autosoddisfacimento dei bisogni e l’attivazione delle reti di solidarietà.

Le azioni innovative a sostegno della famiglia introdotte dalla l.r. 23 dicembre 1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia” e dalla l.r. 5 gennaio 2000, n.1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia”, vengono sostenute ed ampliate dalla proposta di legge presentata.

Nell’ottica delle misure regionali di sostegno economico (buoni e vaucher) l’istituzione di un buono mamma rappresenta, infatti, un intervento innovativo atto a valorizzare il ruolo centrale della mamma nella cura e nella formazione ed educazione dei propri figli.

Attraverso l’erogazione di un contributo di 517 euro al mese, quantificato sulla base dei costi medi dell’asilo nido, alle mamme che sceglieranno volontariamente di rimanere a casa per accudire i propri figli, non solo viene data una risposta concreta alle esigenze delle famiglie lombarde, ma viene prospettata  anche la possibilità di un risparmio per le casse comunali.

Questa proposta  di legge consta di sei articoli. Il primo articolo ribadisce le finalità del buono mamma inteso come intervento teso alla valorizzazione del ruolo insostituibile della donna nella cura ed educazione dei propri figli sin dai primissimi anni di vita.

Nel secondo articolo vengono identificate nei beneficiari dell’intervento, le cittadine italiane, residenti in Lombardia con uno o più figli da zero a tre anni, la cui condizione economica, valutata sulla base dell’apposito indicatore definito dalla Giunta regionale con propria deliberazione, corrisponda ai livelli per l’accesso a buono mamma; l’assegno di maternità è comunque cumulabile con analoghe provvidenze erogate dallo Stato o dagli enti locali. Nel terzo articolo vengono enucleati i compiti della Regione, quali: stabilire gli indirizzi ed i criteri generali e l’entità del fondo, monitorare i risultati dell’intervento sperimentale e verificare la rispondenza agli obiettivi prefissati. Ai comuni spetta, invece, così come descritto nel quarto articolo, la gestione concreta del contributo, l’erogazione e i relativi controlli ed accertamenti. Il quinto articolo descrive le sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci, mentre il sesto articolo si occupa delle norme finanziarie.

 

Progetto di Legge

“BUONO MAMMA”

 Art. 1  (Finalità)

1.    La Regione, al fine di valorizzare con appropriati interventi il ruolo insostituibile della donna  nella cura ed educazione dei propri figli sin dai primissimi anni di vita nonché di fornire una risposta immediata ai bisogni espressi dalle famiglie coerente con le politiche regionali in materia di solidarietà sociale, eroga  sperimentalmente un apposito contributo economico denominato “assegno di maternità” avente un valore di 517 euro per ciascun figlio.

2.   E’ istituito in bilancio un fondo regionale annuale destinato  al finanziamento dell’assegno di maternità.

 

Art. 2  (Beneficiari)

1.       Destinatarie dell’assegno di cui all’art. 1 sono le cittadine italiane, residenti in Lombardia, con uno o più figli da zero a tre anni, la cui condizione economica corrisponda ai livelli per l’accesso al beneficio oggettivamente valutata sulla base dell’apposito indicatore di cui al comma 2.

2.         L’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE),è calcolato come rapporto tra l’indicatore della situazione reddituale desunta dagli elementi reddituali del nucleo familiare indicati nell’art. 3 del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 (Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate) ed il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, ed è desunto sulla base del coefficiente di equivalenza  definito dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

3.         Ad integrazione dell’indicatore della situazione reddituale possono essere adottati anche gli indicatori della situazione patrimoniale individuati nell’art. 4 del citato D.P.C.M. 221/1999. 

4.         Agli effetti della presente legge si considerano componenti del nucleo familiare i genitori e i figli minorenni a carico, con esclusione degli altri eventuali familiari conviventi, congiuntamente censiti nei registri dell’anagrafe comunale.

5.         L’assegno di maternità è determinato moltiplicando  l’importo di cui all’art. 1 per il numero dei figli di età inferiore ai 3 anni dell’aventi titolo ed  è comunque cumulabile con analoghe provvidenze erogate dallo Stato o dagli enti locali.

6.         Al fine di non pregiudicare la posizione lavorativa delle donne titolari di una occupazione stabile, l’assegno di maternità non può essere concesso alle lavoratrici a tempo indeterminato in assenza di un formale impegno di riassunzione al termine del periodo di cui all’art. 1 da parte del datore di lavoro.     

Art. 3 (Compiti della Regione)

1.         La Giunta regionale nell’ambito della presente legge    
  esercita le seguenti funzioni:

a)                      stabilisce, in base alle previsioni di spesa e alle risorse disponibili,  l’entità del fondo di cui all’art. 1, comma 2,  e definisce le modalità  per la distribuzione delle relative risorse ai comuni;  

b)                     monitora i risultati dell’intervento sperimentale e ne  verifica la rispondenza agli obiettivi prefissati; 

c)                      stabilisce gli indirizzi ed i criteri generali nonché le procedure che dovranno essere osservate per la concessione dell’assegno di maternità, nel rispetto delle indicazioni contenute nell’art.2,  ed approva la modulistica da utilizzare nelle domande;

d)                     presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge documentata ai sensi della  lett. b), allo scopo di valutare l’eventuale definitiva istituzionalizzazione dell’assegno di maternità in caso di esito positivo della sperimentazione relativa all’assegno di maternità. 

Art. 4 (Compiti dei comuni)

1.        I comuni nell’ambito della presente legge esercitano le seguenti funzioni:

a)        ricevono, valutano e decidono sull’accoglimento delle domande per la concessione dell’assegno di maternità, secondo i criteri ed i requisiti  definiti dalla Regione;

b)       erogano mensilmente il contributo nei limiti delle risorse allo scopo assegnate dalla Regione; 

c)        compiono i necessari accertamenti, anche successivi, sulla veridicità delle dichiarazioni rese e vigilano, anche attraverso controlli a campione, sull’effettivo rispetto delle disposizioni regionali da parte delle titolari dell’assegno di maternità e dei loro familiari. 

d)       infliggono, in caso di violazioni, le sanzioni amministrative  comminate dall’art. 5 e ne riscuotono i proventi.

2.        I comuni individuano, ai sensi dell’art. 4 della l. r. 5 dicembre 1983, n.90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale), gli uffici ed il personale preposti all’accertamento delle violazioni individuate nell’art. 5 ed alla applicazione delle relative sanzioni. 

Art. 5 (Sanzioni)

1.     Per coloro che commettono le seguenti violazioni alla presente legge sono previste, oltre alla decadenza della concessione dell’assegno di maternità e all’obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite, le sanzioni pecuniarie appresso indicate nel loro ammontare:

a)       false dichiarazioni o attestazioni riguardanti la  propria situazione economica o familiare per ottenere, senza averne  i requisiti, il contributo : fino ad un massimo di 10.329,14 euro;

b)      ripresa di qualsiasi attività o rapporto lavorativo, anche di fatto, nel periodo di erogazione del contributo non comunicata preventivamente all’ufficio comunale ad essa preposto: fino ad un massimo di 10.329,14 euro.

2.     Con riferimento a quanto disposto nel precedente comma, restano ferme le ulteriori sanzioni penali in materia di falsità in atti prodotti alla pubblica amministrazione previste dalla legislazione statale in materia con particolare rimando al codice penale ed agli articoli 76 e 77 del  D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione).  

Art. 6 (Norma finanziaria)

1.   Agli oneri finanziari derivanti dalla applicazione della presente legge si provvederà a decorrere dall’esercizio finanziario corrente con gli stanziamenti che saranno individuati nella competente unità previsionale del bilancio regionale.