PROGETTO DI LEGGE N. 003 - 04/05/2005

 di iniziativa del Consigliere
Silvia Ferretto Clementi
 

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 Interventi per la prevenzione e
la tutela dei lavoratori dal mobbing.

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PRESENTATO IL 04/05/2005

RELAZIONE 

Il termine mobbing (utilizzato per la prima volta da un biologo inglese nell’Ottocento per descrivere il comportamento di alcuni animali, che si coalizzavano contro un membro del gruppo fino ad escluderlo dalla comunità) viene usato oggi per indicare una qualsiasi forma di terrorismo psicologico perpetrata attraverso atti e comportamenti discriminatori o vessatori protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di lavoratori dipendenti, pubblici o privati, da parte del datore di lavoro, da soggetti posti in posIzione sovraordinata o da altri colleghi.

Si tratta di vere e proprie strategie di persecuzione psicologica o di violenza morale che hanno solitamente l’obiettivo di distruggere psicologicamente e socialmente una persona per indurla a dimettersi.

Il mobbing  genera nel soggetto mobbizzato ansia, angoscia, paura, sconforto, rabbia, senso di impotenza, disistima di se stessi, desiderio insano di rivalsa e vendetta, rassegnazione e sfiducia e ne sbriciola le certezze fino ad arrivare a fargli credere di essere tanto debole da dover cedere per forza, incapace ormai di mettere in pratica tutto ciò che credeva di essere in grado di fare.

Chi è stato vittima di una strategia di mobbing, nonostante sia solitamente preparato sul piano professionale, non riesce più a trovare un nuovo lavoro a livello di quello precedente, poiché mette ormai egli stesso in dubbio le proprie capacità.

Le forme che il mobbing può assumere sono molteplici: attacchi alla possibilità di comunicare, alle relazioni sociali, all'immagine, alla situazione professionale e alla salute (emarginazione, diffusione di maldicenze, continue critiche, sistematica persecuzione, assegnazione di compiti dequalificanti, sabotaggio del lavoro, azioni illegali). Può presentarsi anche travestito da blandizia, da lusinga anche di tipo amoroso, da proposta di miglioramento.

Un fenomeno che non deve essere evidentemente confuso con la quotidiana conflittualità, più o meno marcata, che si verifica in tutti gli ambienti di lavoro, dovuta alle tensioni, alla convivenza forzata in ambienti ristretti, a malumori banali o passeggeri.

Il mobbing viene solitamente utilizzato da individui che per realizzarsi hanno bisogno di distruggere una persona, oppure, più semplicemente, da chi – fatti meri calcoli economici – realizza che costa meno eliminare un collaboratore mobbizzandolo piuttosto che licenziandolo.

I risvolti sociali che ne conseguono sono veramente pesanti.

Il mobbing infatti, oltre ad essere la causa di molti suicidi (15%), comporta costi sociali e sanitari veramente ingenti.

Disturbi psicologici o psichiatrici, ma anche gravi patologie di tipo gastrointestinale, cardiologico, dermatologico e ulteriori svariate reazioni psicosomatiche sono reazioni purtroppo all’ordine del giorno nei soggetti mobbizzati.

Le gravissime conseguenze delle azioni di mobbing ricadono così sulla società nel suo complesso: sulla famiglia e sui suoi equilibri in primis, ma anche sull’azienda e sulla sua produttività (elevato assenteismo, cali di rendimento e maggiore conflittualità nell’ambiente di lavoro), sugli istituti di previdenza sociale e sul sistema sanitario.

Basti pensare che buona parte dei lavoratori colpiti è in malattia mediamente 6 settimane all'anno.

Il mobbing produce costi organizzativi altissimi, fa calare la produttività e aumenta l'astensionismo.

La situazione è veramente allarmante: secondo dati dell’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro (Aessl) presentati a Strasburgo dal Presidente europeo, Pat Cox, solo in Europa sarebbero ben 40 milioni le vittime di questo fenomeno per un costo complessivo indotto di 20 miliardi di euro.

Statistiche elaborate da alcuni istituti europei (1998: ricerca dell'Ufficio Internazionale del lavoro e ricerca Health Safety Executive britannica; 1997 ricerca Panse e Stegmann) ci danno un’idea più precisa dei risvolti pratici: in Germania, per esempio, un lavoratore mobbizzato costa alI"azienda quasi 80.000 euro all’anno mentre in Inghllterra sono 80 milioni i giorni lavorativi all’anno che vengono persi.  Gli effetti si fanno sentire, evidentemente, anche sul prodotto interno lordo.

Nella Confederazione Elvetica, per esempio, è stato calcolato che, per molestie morali, le aziende pubbliche e private perdono più di un miliardo di euro all’anno mentre in Germania la perdita annuale di prodotto interno lordo viene valutata in 11 miliardi di euro.

Un problema sentito anche oltreoceano. Negli Stati Uniti il costo del mobbing è stato calcolato in più di 20 miliardi di euro. 

Nel nostro Paese, secondo dati Ispesl (Istituto per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale) sarebbero un milione e mezzo i lavoratori vessati da capi e colleghi.  Un esercito di vittime che, considerando anche le ripercussioni in ambito familiare, porta a più di quattro milioni le persone coinvolte. 

Sempre secondo dati Ispesl, un lavoratore sottoposto a violenze psicologiche ha un rendimento ridotto del 70 per cento in termini di produttività mentre il suo costo, per il datore di lavoro, cresce fino al 180%, anche a causa degli effetti sulla salute che il "mal di lavoro" comporta (reazioni psicosomatiche come cefalea, tachicardia, gastriti, dolori osteoarticolari, disturbi dell'equilibrio, ma anche ansia, disturbi dell'umore e perfino reazioni estreme come anoressia, bulimia, alcolismo).

5 miliardi di euro il costo complessivo stimato per il nostro paese.

Un fenomeno che si ritrova un po’ in tutti i settori, anche se sembra che il più colpito sia quella della pubblica amministrazione (70% dei casi).

In realtà pubbliche o in grandi aziende, come ad esempio scuola, banche e assicurazioni, si raggiungono infatti punte del 45%.

Il 48% dei mobbizzati ha tra i 41 ed i 50 anni ed il 55% è donna.

Sebbene il “mobbizzato tipo” abbia un titolo studio medio, viva al Nord e rivesta un ruolo impiegatizio, nessuno può veramente ritenersi estraneo al problema o alla eventualità di coinvolgimento diretto o personale in un caso di mobbing.

Dimostrare di essere vittima di mobbing non è facile da dimostrare, anche perché la nostra attuale legge non prevede una definizione specifica per comportamenti di questa portata e non facilita la correlazione tra eventi riferibili ad un unico fenomeno.

In altri Paesi europei nei quali il mobbing viene già da tempo considerato e sanzionato come reato penale, si è da anni codificato un comportamento, tanto da parte delle aziende come dei dipendenti, ormai quasi soltanto di prevenzione, essendo divenuta cultura comune la massima imperativa del rispetto della dignità e la tutela della salute anche psichica.

La Svezia è stato il primo Paese europeo a dotarsi di una legge nazionale sul mobbing.  Una normativa che risale al 1993, cui sono seguite nel ’97 altre direttive dell’Ente Nazionale per la salute e la sicurezza che dispongono le misure da adottare contro forme di persecuzione psicologica in ambito lavorativo.

In Francia invece, dove dal 2002 il mobbing è divenuto reato, sia penale che civile, hanno addirittura invertito l’onere della prova (è il soggetto accusato della violenza morale a dover dimostrare la sua innocenza).

In Germania, pur non esistendo una disciplina specifica, sono stati siglati alcuni importanti accordi di settore.

In Spagna sono state presentate delle proposte di legge a livello nazionale e, nel frattempo il Parlamento autonomo catalano ha approvato un provvedimento che propone di modificare l’attuale normativa sui rischi lavorativi per includere, tra gli obblighi del datore di lavoro, anche quello della prevenzione del mobbing.

In Belgio è stata varata una norma che prevede l’obbligo per il datore di lavoro di designare per la prevenzione un consigliere con competenze psico-sociali specifiche per l’ambiente lavorativo.  È stata inoltre istituita, presso i servizi pubblici di protezione sul lavoro, una commissione d’avviso che offre assistenza alle vittime del mobbing fuori dalla realtà lavorativa.

In Gran Bretagna è in discussione una proposta di legge per prevenire il fenomeno.

Secondo indagini realizzate all'estero, il mobbing può anche portare ad invalidità psicologica. Esso può dunque configurarsi a tutti gli effetti come una malattia professionale o un infortunio sul lavoro ed è per questo che dal 01 gennaio 2004 viene riconosciuto anche dall’INAIL (circ. 71/03 – 17/12/2003).

È evidente per tutto quanto sopra che il mobbing sia un problema molto grave con pesanti risvolti sociali ma anche economici e debba per questo essere combattuto.

L’obiettivo della presente proposta di legge è dunque quello di tutelare e prevenire i casi effettivi di mobbing nonché di individuare le realtà in cui il fenomeno si manifesta per combatterlo e per imputarne i costi, per rivalsa, a chi li ha causati con evidente beneficio anche sulla spesa sanitaria pubblica.

Una volta creata la cultura della prevenzione e definita esattamente la "patologia da mobbing", da equipararsi ad una malattia professionale perché correlata al lavoro, le spese sanitarie tenderanno a ridursi. Si giungerà ad eliminare quel farraginoso intreccio di diagnosi "di copertura" che giustificano - attualmente in modo scorretto o inconsapevole - un alto tasso di assenteismo che spesso non è fine a se stesso.

La presente proposta di legge prendendo spunto dagli articoli 1,2,3,4,32,35,41 della Costituzione Italiana e dagli articoli 3,4,8 dello Statuto della Regione Lombardia, recepisce i contenuti del Trattato dell'Unione Europea e sue integrazioni successive, nonché le indicazioni della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e le indicazioni della Risoluzione della Commissione Affari Sociali del Parlamento Europeo del 21 settembre 2001 con l’intento di supportare e integrare, con la sua applicazione, quanto già previsto con l'Art. 2087 del Codice Civile, con gli articoli 437, 451, 582, 590, 660 del Codice Penale, con l'art. 13 della L.300/1970, con il D.L. 626/94.

Nel Codice Civile, Libro Primo Delle persone e della famiglia, Titolo I Delle persone fisiche, al punto II, sono riportate alcune sentenze interessanti sul mobbing.

Si scopre qui che questo fenomeno può colpire, oltre che nell’ambiente professionale anche in quello personale.   Atteggiamenti di mobbing (ingiurie, denigrazione, offese riguardanti l’aspetto, svalutazioni della persona come moglie/marito e madre/padre) assunti in pubblico da un coniuge nei confronti dell’altro possono costituire infatti causa di addebito della separazione.

Viene previsto un osservatorio regionale, fra le cui funzioni rientra l'attività dl divulgazione di quanto stabilito per la tutela e per il raggiungimento di una comune cultura della prevenzione, agli operatori a ogni titolo coinvolti.

L’obiettivo primario di questa legge è quello di diffondere una cultura di prevenzione del fenomeno mobbing, realizzabile solo con la fattiva collaborazione tra le parti a qualsiasi titolo coinvolte: le aziende sanitarie locali, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, l'ispettorato del lavoro e gli istituti di previdenza, che devono operare in sinergia, concordando gli interventi di massima sulla base di capitolati comuni, e riferendosi quanto più possibile al coordinamento del preposto Osservatorio istituito dalla presente legge.

Considerato che nella maggioranza dei casi di mobbing i! lavoratore si rivolge, solitamente, in prima istanza al proprio medico, si ritiene indispensabile sensibilizzare i medici di base sulle condizioni socio-lavorative del paziente affinché queste entrino a far parte delle informazioni utilizzate per arrivare ad un’anamnesi completa.

Per consentire una precoce individuazione dei casi di mobbing, è importante anche la denuncia di sospetti casi di malattia correlata al lavoro ed il tempestivo riconoscimento delle situazioni a rischio, prima che si manifestino con sintomatologie accentuate.  Ciò consentirebbe un buon recupero del paziente tanto dal punto di vista medico che socio-lavorativo, evitando la cronicizzazione della patologia.

Vengono a tal fine presi in considerazione gli atteggiamenti di mobbing amministrativamente sanzionabili.

Allo scopo di intervenire tempestivamente nel caso di malattia del lavoratore e limitare i danni tanto personali quanto socio­sanitari derivanti da una situazione di mobbing. si raccomanda che ogni ente o associazione coinvolto nell'applicazione o divulgazione della presente legge, partecipino attivamente alla diffusione capillare della stessa. 

PROGETTO DI LEGGE 

Art. 1 Finalità

1. La Regione Lombardia, nel rispetto dei principi costituzionali e comunitari, riconosce la funzione sociale del lavoro, si impegna per la sua tutela nel rispetto dell'integrità psicofisica della persona e promuove le azioni e le iniziative atte a prevenire e risolvere fenomeni di molestie morali e persecuzioni psicologiche nel luogo di lavoro, di seguito denominate mobbing.  

Art. 2 Ambito di applicazione

1. La presente legge riguarda gli atti ed i comportamenti di natura vessatoria o persecutoria, protratti nel tempo, posti in essere da parte del datore di lavoro e tali da creare un danno all'integrità psicofisica del lavoratore o collaboratore ai sensi della L. 142/2001, anche in assenza di uno stato di malattia del medesimo.

2. Ai fini della presente legge si intendono posti in essere dal datore di lavoro anche gli atti e comportamenti di cui al comma 1 che siano messi in atto da tutti i soggetti, con rapporto di lavoro subordinato e non, che collaborano in via continuativa nell'esercizio dell'impresa e/o comunque nell'esercizio dell'attività economica e nello svolgimento dell'attività aziendale; normalmente la consapevolezza del datore di lavoro si presume in via relativa, ma la presunzione è assoluta allorché il datore di lavoro non abbia ottemperato ad uno degli obblighi previsti nel seguente comma 3.

3. Il datore di lavoro ha l'obbligo di:

a) redigere un documento contenente la descrizione dell'organizzazione aziendale nonché il codice interno di corretto comportamento che deve essere consegnato ad ogni lavoratore e che, commisurato alla propria organizzazione aziendale, deve vietare:

   - gli atteggiamenti ostili, strumentali e comunque immotivati;

   - calunnie sistematiche al lavoratore o alla sua famiglia maltrattamenti verbali e offese  
   personali linguaggio volgare o blasfemo;

   - gli atti e/o comportamenti diretti ad intimorire e/o ad avvilire la persona;

   - le critiche immotivate o esagerate;

   - il sabotaggio o impedimento deliberato dell'esecuzione del lavoro;

   - gli atti di ostruzionismo nell'accesso a notizie e informazioni inerenti l'attività lavorativa o
   la fornitura di informazioni non corrette o incomplete;

   - la privazione degli strumenti necessari a svolgere l'attività;

   - il controllo dell'operato del lavoratore senza che egli ne sia informato e con l'intento di
   danneggiarlo;

 - l’esclusione o l’emarginazione dai compiti abituali;

 - la delegittimazione dell'immagine privata e/o professionale anche di fronte a estranei;

 - l’attribuzione di compiti eccessivi e di sovraccarico di lavoro;

 - l’attribuzione di lavori inutili;

   - la richiesta continua di lavoro straordinario non motivato o alternativamente la sottrazione

     di lavoro;

 - l’attribuzione di compiti dequalificanti;

 - l’esclusione da iniziative di formazione o di riqualificazione professionale;

 - un deliberato isolamento fisico del lavoratore;

b) organizzare un'attività di formazione interna di almeno 4 ore annue sulla base delle indicazioni fornite dall'Osservatorio regionale di cui all'articolo 7.  

Art. 3 Interventi regionali

1. La Regione, attraverso le ASL ed in collaborazione con le parti sociali interessate, promuove attività di informazione, formazione e ricerca volte a prevenire azioni di mobbing.

2. La Regione organizza appositi corsi di formazione per gli incaricati dei servizi di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro del dipartimento di prevenzione.  

Art. 4 - Azioni positive

1. Allo scopo di prevenire e limitare l'insorgenza e la diffusione del mobbing e le sue conseguenze negative, la Regione, in collaborazione con le parti sociali interessate, realizza azioni positive per la tutela e il sostegno del lavoratore e della sua famiglia.

2. In particolare le azioni positive consistono in:

a) divulgazione di studi e ricerche sul mobbing attraverso l'Osservatorio regionale;

b) realizzazione annuale di una campagna di informazione sociale su televisioni e stampa locali al fine di pubblicizzare la presente legge ed i servizi ad essa connessi;

c) realizzazione di strumenti permanenti di documentazione e informazione con il coordinamento dell'Osservatorio regionale;

d) incentivi per la realizzazione di supporti e terapie psicologiche di sostegno e riabilitazione per il lavoratore ed i suoi familiari nonché, all'occorrenza, per l'autore delle azioni mobbizzanti;

e) incentivi per la realizzazione di centri di ascolto presso organizzazioni sindacali, associazioni senza scopo di lucro, enti locali, associazioni di categoria, affinché  in ogni realtà e dimensione lavorativa le vittime di mobbing abbiano garantite consulenza, assistenza legale e sostegno psicologico. 

Art. 5 Disposizioni attuative
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente e previo parere della commissione consiliare competente, redige una delibera attuativa, stabilisce i criteri per la vigilanza e gli interventi, ne individua gli organi preposti e istituisce un osservatorio regionale sulle molestie morali e sulle persecuzioni psicologiche nei luoghi di lavoro.  

Art. 6 Formazione degli operatori

1.Gli operatori coinvolti dall'attuazione della presente legge devono ricevere una formazione omogenea e comune. Tale formazione avviene tramite appositi corsi istituiti, in collaborazione con le parti interessate, sulla base di disposizioni della Giunta regionale. 

Art. 7 Sanzioni

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) la violazione da parte del datore di lavoro di quanto previsto dall'art. 2, commi 1 o 2, è punita, in presenza di uno stato di malattia, con la sanzione amministrativa da Euro 5.000 a Euro 25.000;

b) la violazione da parte del datore di lavoro di quanto previsto dall'art. 2, commi 1 o 2, è punita, in assenza di uno stato di malattia, con la sanzione amministrativa da Euro 2.500 a Euro 15.000;

c) la violazione da parte del datore di lavoro di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera a) o lettera b), è punita, con la sanzione amministrativa da Euro 2.500 a Euro 10.000.

2. L'applicazione delle sanzioni deve avvenire con provvedimento motivato che nella determinazione dell'entità tenga conto in via principale dell'intensità del dolo, del grado della colpa e delle dimensioni dell'attività economica.

3. Le sanzioni previste al comma 1 sono destinate per il 50% agli organi preposti per l’attività di vigilanza e per il restante 50% agli scopi di formazione e prevenzione previsti dall'Osservatorio Regionale.  

Art. 8 Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata per l’anno corrente e seguenti la spesa di euro 750.000 (settecentocinquantamila).

2. Al finanziamento dell’onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del Fondo globale per l’adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi. 

Art. 9 Dichiarazione di urgenza

  1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 127 della Costituzione e dell’art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURL