Progetto di legge N. 0205
presentato il 29/11/2006

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Prevenzione del sovraindebitamento e contrasto dell’usura.

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Relazione 

La materia oggetto del PDL è stata in precedenza disciplinata dalla legge 108/96 sulla prevenzione e contrasto dell’usura e dalla sua integrazione 44/99, meglio nota come legge antiracket.

Il target dei soggetti beneficiari di provvedimento di sostegno in caso di usura o di esposizione  alla stessa sono qualificati come operatori economici, ovvero titolari di partita IVA nell’accezione più ampia. 

Con la legge 108/96 sono stati istituiti i fondi speciali di prevenzione c/o Confidi e ad essi possono ricorrere operatori economici in condizioni di sovraindebitamento, con la stessa sono stati istituiti anche interventi di sostegno a mezzo di mutuo senza interessi commisurato al danno usuraio subito per soggetti economici che risultano parti offese in procedimento giudiziario per l’art. 644 c.p.  

Gli obiettivi fondamentali del PDL sono i seguenti: 

Tale proposta consente da un lato di parificare i cittadini di fronte alla legge e, dall’altro è un incentivo all’emersione del fenomeno in molti suoi aspetti.

In tal senso la legislazione nazionale pone in essere la tutela della vittima solo quando essa è parte offesa in un procedimento penale, e pertanto la norma dimostra che la vittima giunge a questo punto solo dopo aver sporto denuncia. 

Occorre quindi un sostegno reale alla legislazione nazionale: dal 2001 il fondo di prevenzione non viene più finanziato, per due anni si è utilizzato lo spostamento di risorse  dal fondo di tutela al fondo di prevenzione. Va ricordato che il fondo di prevenzione dei Confidi è rotativo, ovvero che esso non ha perdite se non quelle derivate da situazioni di inesigibilità e che la contribuzione Regionale ne amplierebbe lo spettro di utilizzo e garantirebbe alla Regione un certo potere di controllo sull’utilizzo dei fondi di prevenzione. 

Con la legge 44/99 alle associazioni di volontariato impegnate nel contrasto dell’estorsione ed all’usura si assegna un ruolo istituzionale e delle norme di comportamento (Legge 44/99 e Regolamento DPR 414/99). Il modello associativo costituisce la risposta in questi ambiti di intervento. 

Un’analisi del fenomeno usura sul territorio deve porre in essere forme di relazione con tutte le Istituzioni e le realtà che possono dare un effettivo contributo (Prefetture, Procure, tribunali, forze di polizia, Camere di Commercio, ecc.). Questo permetterà di istituire un organismo istituzionale che si occupi del problema con specifica competenza.
 

Progetto di Legge
“Prevenzione del sovraindebitamento e contrasto dell’usura”
 

Art. 1
Finalità e oggetto
 

La Regione, al fine di consentire uno sviluppo economico e sociale libero da condizionamenti illegali, promuove la realizzazione di interventi volti a prevenire e combattere il fenomeno dell’usura. 

Art. 2
Fondo regionale
 

Per le finalità di cui all’art. 1 la Regione istituisce il Fondo regionale di prevenzione del fenomeno dell’usura e di solidarietà  alle vittime del reato di usura. La gestione del Fondo è curata dalla struttura regionale competente in materia di bilancio. 

Art. 3
Interventi finanziabili
 

Il Fondo regionale è ripartito in due quote.

La prima quota è destinata a finanziare i seguenti settori di intervento:

a)    elargizione a favore delle vittime del reato di usura a titolo di indennizzo dei danni subiti a causa ed in conseguenza del reato

b)    interventi integrativi rispetto a quelli previsti dalla legge 7 marzo 1996 n. 108.

La seconda quota è destinata a finanziare i seguenti settori di intervento:

a)    prestazioni di assistenza legale e consulenza professionale in materia di usura e accesso al credito

b)    contributi a favore dei consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, denominati “confidi”, di cui all‘art. 15 secondo comma lett. a) della legge 7 marzo 1996 n.108, delle associazioni e fondazioni di cui all’art. 15 quarto comma della legge 7 marzo 1996 n.108 e delle associazioni e organizzazioni di assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive previste dai decreti emanati dal Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro della Giustizia 7 settembre 1994 n. 614 e 21 ottobre 1999 n. 451.

Art. 4

Elargizione a favore delle vittime del reato di usura

In riferimento alla lett. a) dell’art. 3 secondo comma la Regione
corrisponde una somma a titolo di indennizzo dei danni subiti alle persone offese del reato di usura nel relativo procedimento penale. 

Art. 5

Finanziamenti integrativi della legge 7 marzo 1996 n. 108

In riferimento alla lett. b) dell’art. 3 secondo comma la Regione finanzia i seguenti interventi:

a)    integrazione delle anticipazioni sull’importo erogabile a titolo di mutuo concesse dal Commissario straordinario del Governo per il Coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, ai sensi dell’art. 14 terzo comma della legge 7 marzo 1996 n.108, fino alla concorrenza del 100 per cento dell’importo stesso

b)    anticipazione, entro sette giorni dalla decisione di accoglimento da parte dei soggetti abilitati, quale prefinanziamento, di una somma non superiore al 50 per cento dell’importo erogabile a titolo di finanziamento richiesto a banche, istituti di credito e intermediari finanziari per la prevenzione del fenomeno dell’usura, quando ricorrano situazioni di urgenza specificamente documentate

c)    attività di prestazione di garanzia a copertura della parte del finanziamento non garantita a norma dell’art. 15 secondo comma lettera a) della legge 7 marzo 1996 n. 108

d)    attività di prestazione di garanzia a copertura della parte del finanziamento non garantita a norma dell’art. 15 sesto comma della legge  7 marzo 1996 n. 108.

Possono accedere agli interventi di cui al presente articolo i consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, denominati “confidi”, operanti sul territorio regionale e che abbiano costituito i fondi speciali antiusura disciplinati dall’art. 15 secondo comma lett. a) della legge 7 marzo 1996 n. 108 e le associazioni e le fondazioni, operanti sul territorio regionale e iscritte nell’apposito elenco tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 15 quarto comma  della legge 7 marzo 1996 n. 108.

Gli enti destinatari hanno l’obbligo di devolvere le somme ricevute a favore dei soggetti e per le specifiche finalità indicati per ciascun tipo di intervento nel primo comma.

Art. 6

Assistenza legale e consulenza professionale  in materia di usura

In relazione alla lett. a) dell’art. 3 terzo comma la Regione finanzia l’assistenza legale alle vittime del reato di usura e la consulenza professionale diretta alle stesse e ai soggetti che, incontrando difficoltà di accesso al credito, sono potenziali vittime del reato di usura. La consulenza professionale comprende l’assistenza per la fruizione degli strumenti di prevenzione dell‘usura, sia nazionali che regionali, e, qualora il beneficiario eserciti una attività professionale o imprenditoriale, il supporto alla organizzazione aziendale finalizzato al raggiungimento di livelli di competitività tali da consentire l’accesso al credito ordinario.

Possono accedere agli interventi di cui al presente articolo gli enti indicati nell’art. 5 secondo comma e le associazioni e organizzazioni di assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive, operanti sul territorio regionale e previste dai decreti emanati dal Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro della Giustizia 7 settembre 1994 n. 614 e 21 ottobre 1999 n. 451.

Gli enti destinatari hanno l’obbligo di devolvere le somme ricevute a favore dei soggetti e per le specifiche finalità indicati nel primo comma.

Art. 7

Contributi a favore degli enti impegnati nella lotta all’usura

In relazione alla lett. b dell’art. 3) terzo comma la Regione eroga contributi agli enti, operanti sul territorio, impegnati nelle attività di assistenza, di tutela e di informazione a favore di coloro che sono vittime del reato di usura e dei soggetti che, incontrando difficoltà di accesso al credito, sono potenziali vittime del reato di usura.

Possono accedere agli interventi di cui al presente articolo gli enti indicati nell’art. 5 secondo comma e le associazioni e organizzazioni di assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive, operanti sul territorio regionale e previste dai decreti emanati dal Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro della Giustizia 7 settembre 1994 n. 614 e 21 ottobre 1999 n. 451.

I contributi sono finalizzati al potenziamento dell’organizzazione dell’attività degli enti, alla formazione di personale specializzato e all’attività di assistenza, di tutela e di informazione.

Art. 8

Disposizioni finanziarie e ripartizione del fondo

All’onere derivante dall’applicazione della presente legge si provvede con opportuno stanziamento della legge di bilancio.

La percentuale delle due quote del Fondo regionale di cui all’art. 3 è determinata ogni tre anni con delibera della Giunta regionale su proposta dell’assessore competente in materia di bilancio. Per il primo triennio il 65% del Fondo è destinato a finanziare gli interventi di cui alla prima quota e il restante 35% è destinato a finanziare gli interventi di cui alla seconda quota.

Il Fondo regionale in sede di prima applicazione della presente legge è ripartito tra gli enti destinatari in parti uguali. A decorrere dal secondo anno di applicazione della presente legge è ripartito in proporzione alle somme utilizzate nell’anno precedente.

Art. 9

Osservatorio in materia di usura

E’ istituito l’Osservatorio in materia di usura e accesso al credito, presieduto dal presidente della Regione o dall’assessore delegato e
composto da un rappresentante di ognuno degli enti di cui all’art. 6 secondo comma.

L’Osservatorio redige, entro il 31 marzo di ogni anno, un rapporto delle attività realizzate per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell’usura nel corso dell’anno precedente, segnalando, altresì, possibili nuove linee di intervento.

L’Osservatorio svolge attività informativa sui temi della lotta all’usura e dell’accesso al credito, anche usufruendo di uno spazio sul sito internet della Regione.

Art. 10

Norme di attuazione

Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta determina i criteri, i tempi, le modalità di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e le misure di controllo della corretta utilizzazione dei finanziamenti.