PROGETTO DI LEGGE N. 0033 

di iniziativa del Consigliere

Silvia Ferretto Clementi 

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 Costituzione e disciplina della consulta
per la tutela e la difesa delle libere professioni

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PRESENTATO IL 10/05/2005 

RELAZIONE

Il presente PDL intende inserire le libere professioni nella programmazione regionale, rendendole partecipi alle dinamiche dell’economia. 

Il tema delle libere professioni da tempo è sul tavolo del Governo e la sua valorizzazione passa attraverso un coinvolgimento a livello prima di tutto regionale. 

Con la riforma del Titolo V della Costituzione che trasferisce alle Regioni le competenze legislative in materia, si rende necessaria la creazione di un organismo che possa regolamentare il settore e coinvolgere le categorie nelle scelte regionali. 

Articolo 1 – Finalità ed obiettivi

La Regione Lombardia, riconoscendo agli Ordini professionali istituiti e disciplinati dalla Legge una funzione sociale ed un ruolo centrale nello sviluppo economico e sociale regionale:

- promuove tutte le iniziative volte a qualificare le libere professioni nell’esercizio delle loro competenze e nei rapporti con gli utenti, predisponendo tutti gli strumenti necessari allo sviluppo delle interazioni fra gli esercitanti le professioni ed i fruitori delle prestazioni;

- promuove ed attua una politica di informazione degli utenti;

- promuove ed attua tutte le misure necessarie alla qualificazione delle libere professioni nel contesto europeo. 

Articolo 2 – Istituzione della Consulta

La Regione, per il perseguimento degli obiettivi di cui all’Art. 1, costituisce la Consulta Regionale per la promozione e la qualifica delle libere professioni.

Scopo della Consulta è favorire la partecipazione degli Ordini professionali disciplinati dalla Legge all’attuazione della politica Regionale. 

Articolo 3 – Compiti attribuiti

I compiti attribuiti alla Consulta per la tutela e la difesa delle libere professioni sono:

- studiare i problemi della difesa e della tutela delle libere professioni e proporre alla Giunta Regionale ulteriori indagini, studi e ricerche;

- formulare proposte e pareri sugli interventi programmatici e sui progetti di legge connessi alla tutela delle libere professioni, alla difesa dei relativi diritti e al rapporto tra gli esercitanti le professioni e gli utenti;

- esprimere proposte per il coordinamento degli interventi dei vari organismi regionali con competenze in materia di difesa e di tutela delle libere professioni al fine di realizzare un razionale e democratico utilizzo delle risorse;

- esprimere parere su altre questioni in materia di difesa degli utenti quando lo stesso sia richiesto espressamente dalla Giunta o Consiglio Regionale;

- redigere una relazione annuale di attività al Consiglio Regionale. 

Articolo 4 – Rappresentanza

Sono ammessi  alla Consulta gli Ordini professionali istituiti e disciplinati dalla Legge che ne facciano richiesta. Gli Ordini professionali provvedono a presentare alla Regione la documentazione comprovante l’avvenuta costituzione corredata di Statuto, Regolamento, composizione degli organi, numero dei soci ed indirizzo della sede sociale.

Per la formazione della Prima Consulta Regionale sono considerati gli Ordini professionali disciplinati dalla Legge operanti prima dell’entrata in vigore della presente legge. 

Articolo 5 – Composizione della Consulta

La Consulta Regionale per la difesa e tutela delle libere professioni è nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

E’ composta da:

L’Assessore Regionale alle Attività Produttive, o da un suo delegato, che la presiede;

Un rappresentante per ciascuno degli Ordini ed Albi professionali (istituiti e disciplinati dalla legge) e delle associazioni degli utenti;

Due rappresentanti del Consiglio Regionale, eletti dal Consiglio nel proprio ambito, di cui uno in rappresentanza della maggioranza ed uno in rappresentanza della  minoranza;

Un rappresentante per ciascuna delle Università delle singole province lombarde.

Ogni membro della Consulta può delegare altra persona in sua rappresentanza.

Esplica le funzioni di Segretario della Consulta un funzionario in servizio nominato dal Presidente della Consulta.

La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito. 

Articolo 6 – Presidenza

La Consulta elegge al suo interno un Ufficio di Presidenza composto, oltre che dal Presidente, da due Vice Presidenti, scelti l’uno fra i rappresentanti gli Ordini professionali, l’altro fra i rappresentanti il Consiglio Regionale.

L’Ufficio di Presidenza prepara l’ordine del giorno di ogni riunione, espleta le necessarie istruttorie, raccoglie la documentazione utile, procede all’ascolto dei soggetti interessati. 

Articolo 7 – Funzionamento della Consulta

La Consulta è nominata all’inizio di ogni legislatura e rimane in funzione fino al termine della stessa legislatura ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

La Consulta è convocata dal Presidente, sentito l’Ufficio di Presidenza, almeno una volta ogni quattro mesi o quante altre volte il Presidente lo ritenga opportuno, o ne riceva richiesta da un quarto dei componenti. La Consulta predispone ed approva il proprio regolamento con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. I componenti assenti per più di tre sedute consecutive senza giustificato motivo vengono sostituiti in base alle modalità previste dall’articolo 5. 

Articolo 8 – Raccolta di segnalazioni e istanze

L’Ufficio di Presidenza della Consulta riceve segnalazioni e istanze relative alla tutela e difesa delle libere professioni e ai rapporti tra queste e gli utenti poste dagli Ordini e dalle rappresentanze degli utenti stessi. Le segnalazioni e le istanze devono recare in calce le firme dei rappresentanti gli Ordini e le Associazioni degli utenti con le generalità dei singoli firmatari e l’indicazione della residenza.

La Consulta fornisce risposta scritta ai presentatori di iniziative e istanze con il  tramite degli Ordini e delle Associazioni e intraprende le iniziative necessarie. 

Articolo 9 – Norme finanziarie

1. Alle spese previste dalla presente legge si provvede con apposito capitolo di bilancio.