PROGETTO DI LEGGE PER L’ISTITUZIONE DELLA FIGURA E DELL'UFFICIO DEL GARANTE REGIONALE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA 
n. 002 - 04/05/2005
(ex 490 - 24/01/2005)

RELAZIONE
L’istituzione del Garante per l’infanzia e l’adolescenza – sia a livello nazionale,
sia a livello regionale -è richiesta dalla Convenzione dell’ONU sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dall’Italia con la Legge 27 maggio 1991, n. 176.

La Convenzione, all'Art. 18 comma 2, recita : " Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti... provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul loro benessere."

La necessità della figura del Garante dei diritti dell’infanzia è stata poi confermata dall’Art.12 della Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dall’Italia con la Legge 20 marzo 2003, n. 77.

Il Comitato dell’ONU per la verifica dell’attuazione della Convenzione di New York, nel replicare al primo rapporto dell’Italia del 31 ottobre 1995 sull’attuazione della Convenzione, osservò che nonostante le innovazioni apportate sul piano legislativo e le misure prese dal governo per migliorare le condizioni dei bambini italiani, i principi e i diritti sanciti dalla Convenzione rischiavano di restare lettera morta e che era opportuno creare una struttura nazionale in grado di coordinare le attività per la tutela dell'infanzia a livello nazionale, regionale e comunale, coinvolgendo anche tutte le ONG e tutte le associazioni impegnate nella tutela dei diritti dei bambini. Era il richiamo ad istituire il Garante per l’infanzia, ad intraprendere una strada di rispetto effettivo dei diritti soggettivi dei bambini su cui altri Paesi si erano avviati da tempo, riformando di conseguenza tutte le istituzioni inerenti e prima i tutto la formazione degli operatori.

Invece il ritardo dell’Italia si è aggravato, tanto che nel 2002 il nostro Paese è stato raggiunto dall’autorevole sollecitazione del Forum interparlamentare delle rappresentanze nazionali che partecipavano alla sessione speciale dell’Assemblea Generale delle N.U. interamente dedicata all’infanzia. All’Italia è stato chiesto di mettersi al passo con la maggior parte dei Paesi europei che hanno da tempo istituito il Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e, fin dal 1997,  la rete European network of ombudsmen for children (ENOC). In particolare sono la Francia, l’Austria, il Portogallo, la Spagna, la Polonia, l’Ungheria, la Norvegia e la Danimarca.

In realtà in Italia, in materia di tutela e garanzia dei diritti dei minori, gran parte delle attribuzioni che lo Stato dovrebbe esercitare rimangono inevase o comunque non sufficientemente determinate, tenuto conto della frammentarietà delle competenze dislocate fra i diversi organi previsti dalla legislazione statale. Su questo aspetto la necessità di una riforma è avvertita da ogni parte politica.

La giusta individuazione di un percorso di riforma condiviso può essere favorita dall’istituzione e dalla operatività di una Autorità garante - nazionale e regionale - dei diritti dell’infanzia, che sia nello stesso tempo dotata di piena autonomia e indipendenza di fronte al potere politico e in genere alle organizzazioni di governo e dei necessari poteri di intervento in tutte le sedi nelle quali la tutela dei diritti dell’infanzia possa essere efficacemente esercitata. La materia della tutela dei diritti dell’infanzia, come anche altre materie concernenti i diritti civili e sociali, presenta una duplicità di aspetti a seconda che si guardi alla tutela dei diritti del bambino come persona, segnatamente sul versante civile e penale, ovvero alle politiche sociali - concernenti la sanità, la scuola l’assistenza, lo sport, il tempo libero, la formazione in genere, etc. - che coinvolgono fortemente la gioventù e quindi i bambini e gli adolescenti nell’ambito della vita sociale. Anzi possiamo dire che essi in queste politiche sono più fortemente coinvolti rispetto alle altre categorie, proprio per la loro naturale debolezza, per essere più esposti ai rischi sociali, per aver bisogno nella crescita, di maggior sostegno da parte delle strutture pubbliche. Sul punto si deve sottolineare che le politiche sociali nel vigente assetto costituzionale sono principalmente di competenza delle Regioni sul piano legislativo (articolo 117 della Costituzione) e degli enti locali, Comuni e Province, sul piano amministrativo (articolo 118 della Costituzione).

 

Nella presente legislatura, nell’atmosfera creata dalle iniziative per la riforma della Giustizia minorile civile e per impulso della Commissione parlamentare per l’infanzia, sono stati presentati nel nostro Parlamento diversi disegni di legge che introducono i Garanti regionali per l’infanzia e l’adolescenza accanto al Garante nazionale. Sono già nove le Regioni in cui il Garante dell’infanzia e dell’adolescenza, o una figura analoga, è in funzione. In particolare si tratta delle Regioni Abruzzo, Piemonte, Umbria, Puglia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche, Lazio e Calabria. Nelle ultime cinque regioni ha assunto la struttura di “garante” in senso pieno: si tratta cioè di cariche monocratiche che hanno autonomia di potere rispetto a quello politico, secondo il modello di gran lunga più diffuso in Europa. Anche per la Regione Lombardia si propone il modello monocratico, indicato come quello preferibile anche dalla Commissione parlamentare per l’infanzia.

Il garante costituisce l'autorità indipendente che può verificare il pieno rispetto dei diritti dei bambini sanciti dalle Convenzioni internazionali e dalle leggi, nei tanti ambiti della vita civile, oltre che in famiglia, in cui sono diffusi i momenti educativi di un bambino e di un adolescente, riempiendo quel ruolo di controllo e di iniziativa dalla parte della persona minore d’età, oggi alquanto carente. L'azione del Garante può aiutare una evoluzione positiva del sistema di risposta ai problemi dei bambini e degli adolescenti, in particolare nelle situazioni più critiche.

Da una parte sul versante amministrativo, nel senso di un miglior funzionamento dei Servizi sociali nella direzione più specificamente attesa dai cittadini: di aiuto e accompagnamento verso soluzioni positive, e non traumatiche, delle situazioni di crisi familiare dovute per lo più a difficoltà economiche. Difficoltà che possono rivelarsi temporanee, se sostenute anche economicamente nel momento critico, come prevede anche la recente Legge regionale N. 34/2004 sulle “Politiche regionali per i minori”.

Dall’altra parte una efficace azione del Garante – senza indebite interferenze - può aiutare e alleggerire lo stesso lavoro dei Tribunali per i Minorenni, anche attraverso l'incremento della mediazione familiare, in attuazione dell’Art. 13 della Convenzione di Strasburgo del 1996, e presto anche dell'affido congiunto dei figli ai genitori che si separano. Non trovandosi di fronte i casi che sono gestibili in ambito extragiudiziale, la Magistratura si potrà dedicare con più attenzione e risorse umane ai casi che necessitano davvero dell'intervento giudiziario, ferma restando comunque la necessità di recuperare nella Giustizia minorile civile, la terzietà del giudice e le garanzie del giusto processo, pur con i limiti attuali della volontaria giurisdizione.

 

L’Art.1 stabilisce l’istituzione del Garante regionale in connessione diretta con la Convenzione dell’ONU, e sancisce la sua piena autonomia.

L’Art. 2 elenca le funzioni del Garante : la vigilanza sui fondamentali diritti  dei minori; il supporto all’attività istituzionale della Regione con pareri e proposte legislative e regolamentari; l’informazione dell’opinione pubblica sui diritti dei minori e sui mezzi di tutela; la raccolta, l’elaborazione e la comunicazione, sia in forma diretta alle Istituzioni, sia alla cittadinanza attraverso l’accesso ai mezzi radiotelevisivi, dei dati sul rispetto dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, delle situazioni di criticità e delle loro cause, in collaborazione con l’Osservatorio regionale sui minori; la promozione della partecipazione dei bambini alla vita delle comunità locali; la vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in collaborazione con il Corecom; la tutela dell’integrità fisica dei minori; la vigilanza sui traffici illeciti ai danni dei minori; la vigilanza sul trattamento nelle strutture residenziali e nelle case famiglia-accreditate dalla Regione, a scuola, nei luoghi di cura e di pratica sportiva; promuove iniziative per garantire le cure ottimali ai minori affetti da patologie di rilevante impatto sociale; propone alla Giunta regionale attività di formazione per gli operatori dei Servizi sociali e per le persone idonee a svolgere attività di tutela e di curatela; fornisce consulenza tecnica e legale agli operatori dei Servizi sociali, e di consulenza ai tutori e ai curatori nell’esercizio delle loro funzioni; riceve i ricorsi e le segnalazioni delle situazioni di rischio, anche attraverso linee telefoniche gratuite, e interviene presso le autorità civili, di Polizia e giudiziarie; interviene nei confronti delle autorità per garantire ai cittadini le dovute informazioni sui procedimenti amministrativi e giudiziari, nel rispetto delle procedure e di tempi ragionevoli.

 

L’Art. 3 elenca i poteri del Garante : il diritto di accedere alla documentazione amministrativa, direttamente o avvalendosi  della collaborazione del Difensore civico,  di verificare l’ottemperanza dei decreti dei Tribunali da parte degli Enti locali e dei servizi pubblici; di proporre l’adozione di provvedimenti migliorativi dell’attività amministrativa e di segnalare eventuali condotte omissive dei funzionari e degli operatori dei Servizi pubblici e del privato sociale accreditato dalla Regione, per l’adozione di sanzioni.

 

L’Art. 4 fissa il dovere del Garante di presentare rapporti periodici alle Istituzioni regionali, e un rapporto annuale al Consiglio e alla Giunta sulla condizione dell’infanzia in Lombardia, sullo stato dei Servizi, sulle iniziative intraprese, sui risultati ottenuti, sui programmi per il futuro.

 

L’Art. 5 descrive la struttura organizzativa, a partire dall’Ufficio del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, e stabilisce le collaborazioni garantite da parte degli Enti Locali e delle loro strutture e articolazioni.

 

L’Art. 6 riguarda i requisiti dei candidati, le modalità di nomina e la durata in carica, le cause di incompatibilità e di decadenza.

 

L’Art. 7 concerne il trattamento economico.

 

L’Art. 8 contiene le disposizioni finanziarie.

 

L’Art. 9 stabilisce i termini entro i quali l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale deve dare attuazione agli adempimenti di sua competenza per rendere operativo l’Ufficio del Garante.


Art. 1  (Garante dell’infanzia e dell’adolescenza)

 

1.E' istituito presso il Consiglio regionale della Lombardia il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominato “Garante”, in esecuzione  dell’Art. 18 comma 2 della Convenzione dell’ONU sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dall’Italia con la Legge 27 maggio 1991, n. 176, al fine di garantire e promuovere la piena attuazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione alle persone minori di età.

 

2. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
 

Art. 2  (Funzioni del Garante)

 

1. Il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, svolge le seguenti funzioni:
a) vigila sull'applicazione sul territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989
, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e delle altre convenzioni internazionali che tutelano i soggetti in età evolutiva, nonché sull'applicazione e l'attuazione delle disposizioni contenute nella normativa nazionale e assegnate alla competenza della Regione e degli Enti locali;
b) vigila sui fenomeni di esclusione sociale
, di discriminazione dei bambini e degli adolescenti, per motivi di sesso,
di appartenenza etnica e/o religiosa. Il garante favorisce altresì tutte quelle iniziative messe in atto per il riconoscimento del valore e della dignità di tutti i minori;

c) esprime pareri e formula proposte, su richiesta degli organi regionali, in ordine alla normativa esistente e ai provvedimenti da adottarsi, legislativi e regolamentari o di adozione delle buone prassi, riguardanti i diritti dei minori, per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela;

d) collabora con altri soggetti istituzionali alla raccolta ed elaborazione di dati relativi all'infanzia ed all'adolescenza, in collegamento con l'Osservatorio regionale per l'infanzia e con i soggetti incaricati dalle Istituzioni per indagini e ricerche su particolari aspetti della realtà minorile;

e) promuove e sostiene forme di partecipazione dei bambini e delle bambine alla vita delle comunità locali;

f) contribuisce alla diffusione di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti, favorendo la  conoscenza di tali diritti e dei relativi mezzi di tutela attraverso l’accesso ai mezzi di comunicazione radio-televisiva allo stesso titolo dei membri delle Istituzioni regionali, provinciali e comunali;

g) vigila, in collaborazione con il Corecom, sulla programmazione radiotelevisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e su altre forme di comunicazione audiovisiva e telematica sotto i profili della percezione e della rappresentazione infantile, avanza proposte innovative e segnala all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed agli organi competenti le eventuali trasgressioni;

h) promuove iniziative per la tutela del diritto dei bambini all'integrità fisica, in particolare per la prevenzione e la protezione dai rischi di espianto di organi, di mutilazione genitale femminile (MGF) e di abuso sessuale e di sfruttamento pornografico, in relazione alle disposizioni della Legge 3 agosto 1998, n. 269: “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”, nonché per estendere i trattamenti psicologici e sanitari per la riduzione dei danni subiti dai bambini vittime di qualsiasi tipo di violenza, anche avvenuta fuori dal territorio nazionale, coinvolgendo ad ogni livello le Istituzioni pubbliche, le ONG e le organizzazioni del privato sociale;

i) vigila sui fenomeni dei minori scomparsi, della presenza sul territorio di minori non accompagnati, dei minori abbandonati non segnalati ai sevizi sociali e alla Magistratura minorile;

l) vigila sui fenomeni dell'evasione e dell'elusione dell'obbligo scolastico e del lavoro minorile in collaborazione con gli enti competenti e con le organizzazioni del privato sociale;

m) vigila sulle attività delle strutture sanitarie, sociali e socio-assistenziali pubbliche o convenzionate e accreditate dalla Regione, per assicurare il rispetto e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

n) vigila sul trattamento dei minori di età, in via generale, in tutti gli ambienti esterni alla famiglia, a scuola, nei luoghi di cura, nelle strutture sportive e in particolare nei luoghi in cui sono collocati per disposizione dell'autorità giudiziaria e tramite i Servizi sociali - strutture residenziali, istituti educativo-assistenziali, famiglie affidatarie - e segnala all'autorità amministrativa e all'autorità giudiziaria le situazioni che richiedono interventi immediati d'ordine assistenziale o giudiziario;
o) promuove, anche in collaborazione con gli enti territoriali competenti e le associazioni
, le iniziative a favore dei minori affetti da malattie di rilevante impatto sociale, sotto il profilo della prevenzione, diagnosi precoce, trattamento,
riabilitazione e di concorrere ad assicurare ad ogni minore affetto da una di queste malattie il diritto al trattamento ottimale;

p) fornisce sostegno tecnico e consulenza legale agli operatori dei Servizi sociali, propone alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione di persone idonee a svolgere attività di tutela e di curatela e  svolge attività di consulenza ai tutori o ed ai curatori nell'esercizio delle loro funzioni;

q) segnala, alle competenti amministrazioni pubbliche, fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni carenti o inadeguate dal punto di vista sociale, ambientale o igienico-sanitario, relative all'abitazione, all'unità di vicinato e al quartiere;
r) verifica le condizioni e gli interventi dei Servizi sociali volti all’accoglienza ed all’inserimento del minore straniero non accompagnato;

s) riceve i ricorsi e le segnalazioni in merito a casi di supposta violazione dei diritti dei minori, anche provenienti dai diretti interessati attraverso apposite linee telefoniche gratuite, e attiva gli organi competenti per le opportune verifiche e per gli interventi;

t) segnala alla Magistratura i casi di conflitto di interessi tra i minori di età e chi esercita su di loro la potestà genitoriale, in particolare i casi di rischio per l’incolumità fisica, per i quali  ritenga necessario l'ascolto diretto dei minori e, in caso di apertura di un procedimento, la nomina  di un difensore ad hoc;

u) interviene presso le autorità competenti per assicurare ai cittadini, nei procedimenti minorili civili che riguardano i loro figli o nipoti, la conoscenza degli atti amministrativi e giudiziari nonché il rispetto delle procedure e di tempi ragionevoli di definizione;

v) informa delle iniziative intraprese e dei loro risultati, il cittadino ricorrente, l'Ente interessato e gli organi regionali competenti.

 

2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, gli interventi diretti alla tutela dei diritti e degli interessi individuali delle persone minori di età sono effettuati, ove possibile e opportuno, in accordo con la famiglia, fatta eccezione per gli interventi di cui al comma 1, lettera t).

 

Art. 3   (Poteri del Garante)

 

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'Art. 2, comma 1, il Garante può:
a) intervenire nei procedimenti amministrativi con le modalità previste dagli Art. 3 e 4 della L.R. 18 gennaio 1980,
n. 7, istitutiva del Difensore civico regionale, per quanto riguarda l'accesso ai documenti amministrativi, l'esame congiunto della pratica o del provvedimento con i funzionari interessati e la fissazione dei termini per la loro definizione;
b) verificare l'adempimento
, nei termini fissati dai decreti dei Tribunali per i minorenni, delle prescrizioni nei confronti dei Comuni, dei Servizi sociali comunali e provinciali, delle ASL e, nel caso i termini non fossero indicati,
fissare termini perentori per il loro adempimento;

c) raccomandare alle amministrazioni competenti misure atte a migliorare la funzionalità dell’attività amministrativa e segnalare eventuali condotte omissive dei funzionari e degli operatori dei Servizi pubblici, o del privato sociale accreditato presso la Regione,  per l'adozione di specifici provvedimenti sanzionatori.

 

2. Per le attività di cui al comma 1, il Garante può agire direttamente ovvero coordinarsi e collaborare con il difensore civico regionale.

 

Art. 4   (Rapporti e relazioni periodiche agli organi istituzionali)

 

1. Il Garante, in ragione delle informazioni e delle conoscenze acquisite nell’esercizio delle proprie funzioni:

a) fa immediato rapporto alle autorità competenti e agli organi statutari della Regione ove rilevi o venga a conoscenza di fatti costituenti reato o gravi situazioni di danno o di rischio per i minori;

b) riferisce sull’attività svolta dal suo Ufficio, di norma ogni sei mesi, alla Commissione consiliare permanente e all'Assessore regionale, competenti in materia di servizi sociali, sanitari e socio-sanitari;

c) in collaborazione con l'Osservatorio regionale sui minori, con l’Osservatorio regionale sull'integrazione e la multietnicità, e con gli Osservatori tematici istituiti dalla Regione o con essa convenzionati, presenta al Consiglio e alla Giunta regionale una relazione annuale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nella regione Lombardia, sullo stato dei servizi esistenti, sulle risorse utilizzate, sulle attività svolte, sui risultati raggiunti e sulle attività in programma per l’anno successivo.

2. La relazione di cui al comma 1
,
lettera c) è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL). 

 

Art. 5   (Struttura organizzativa)


1. Per l'espletamento della propria attività il Garante dispone principalmente di una apposita struttura organizzativa,
denominata "Ufficio del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza", istituita ai sensi della legge regionale che disciplina il sistema organizzativo del Consiglio regionale e delle disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale.

 

2. La struttura di cui al punto 1 può essere articolata in sedi decentrate a livello provinciale, in collaborazione con le Amministrazioni locali.


3. La composizione dell’Ufficio del Garante è stabilita dall’Ufficio di Presidenza, d’intesa con il titolare dell’incarico,
in quanto al numero e ai livelli funzionali del personale tratto dal ruolo consiliare.

 

4. Il Garante, per l'esercizio delle proprie funzioni, può altresì avvalersi della collaborazione : 

a) di figure professionali adeguate come avvocati, psicologi, neuropsichiatri infantili, esperti in pedagogia, mediatori linguistico-culturali appartenenti ad associazioni del privato sociale regolarmente costituite, ricercatori e istituti universitari, sulla base di convenzioni stipulate con l’Ufficio di Presidenza e nei limiti delle risorse finanziarie stanziate per il funzionamento del suo Ufficio;

b) del Difensore civico regionale, come previsto all’Art. 3;

c) degli Osservatori regionali di cui al precedente Art. 4, comma 1, lettera c);

d) degli assessorati regionali, provinciali e comunali competenti, dei Servizi sociali e delle ASL, in particolare dei servizi del dipartimento materno-infantile, d'intesa con i Comuni e con le Province;

e) della Polizia locale.

 

Art. 6    (Requisiti, nomina, durata in carica, incompatibilità e revoca)


1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con le medesime modalità previste per l’elezione del difensore civico regionale; dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta.

 

2. Può essere eletto Garante chi sia in possesso del titolo di avvocato.

 

3. Costituiscono titoli aggiuntivi preferenziali i seguenti requisiti:

a) seconda laurea in lettere, filosofia, pedagogia, psicologia, sociologia o equipollenti;
b) competenza giuridico-amministrativa in materia minorile;

c) competenza nel settore delle discipline di tutela dei diritti umani e dell'infanzia, nonché della tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori;

d) esperienza nel campo del sostegno all’infanzia, della prevenzione del disagio e dell’intervento sulla devianza minorile;

 

4. La carica di Garante è incompatibile con le seguenti attività o funzioni :

a) di membro del Parlamento, ministro, consigliere ed assessore regionale, provinciale e comunale;

b) di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

c) di amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica nonché amministratore o dirigente di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione;

d) di lavoro autonomo, subordinato, commerciale o professionale;

e) di giudice onorario presso i Tribunali per i Minorenni di Milano e di Brescia;

 

5. Il conferimento della carica di Garante a dipendenti sia regionali che di altri enti dipendenti dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.
 

6. Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata una delle cause di incompatibilità di cui ai commi 3 e 4, il Presidente del Consiglio regionale invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni; se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale al fine della sostituzione.


7. Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta con la medesima maggioranza prevista per l’elezione e con le stesse modalità,
può revocare il garante per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.  


Art. 7  
(Trattamento economico)


1. Al Garante spettano l'indennità di funzione,
il rimborso delle spese di trasporto ed il trattamento di missione nel limite del settanta per cento di quanto spetta ai consiglieri regionali e secondo le modalità per gli stessi previste.  

 

Art. 8   (Disposizioni finanziarie)

 

1. Per le finalità di cui alla presente legge, nel bilancio regionale di previsione è istituito apposito capitolo denominato "Spese per il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza".  

 

Art. 9   (Disposizioni finali)

 

1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale attua gli adempimenti organizzativi di sua competenza per rendere operativo l’Ufficio del Garante e per consentire al Garante stesso l’espletamento delle sue funzioni.