Progetto di Legge n. 016
04/05/2005

 

Iniziative di riqualificazione

dei centri storici dei comuni lombardi

Di iniziativa del Consigliere Silvia FERRETTO CLEMENTI

 

RELAZIONE

 

Il problema della desertificazione dei centri storici e delle chiusure “a raffica” dei negozi di tradizione antica è presente oltre che a Milano anche nella maggior parte degli altri comuni lombardi e sta assumendo negli ultimi anni  connotati sempre più ampi e preoccupanti, mettendo a serio rischio un patrimonio di storia, tradizione e cultura il cui valore è incalcolabile ed irrecuperabile.

 

Nei centri storici i costi di esercizio (affitto dei locali, tasse, etc) per i commercianti sono mediamente nettamente più elevati rispetto alle altre zone cittadine e bastano dei periodi di crisi o qualche spesa di manutenzione o di adeguamento di legge fuori programma per mettere in ginocchio un’attività commerciale.

 

Il presente progetto di legge si pone l’obiettivo di tutelare e salvaguardare i centri storici in quanto “beni” di interesse pubblico ricchi di testimonianze storico e culturali attraverso una serie di interventi strutturati e mirati nonché l’erogazione di contributi economici agli esercenti per opere di restauro e, in caso di difficoltà finanziarie, anche di manutenzione ordinaria e straordinaria.

 

Art.1
(
Finalità)


1. La Regione, ai fini della riqualificazione del territorio dei centri storici dei comuni lombardi, promuove iniziative orientate a valorizzare e a sviluppare le co
nd izioni di localizzazione delle attività commerciali, artigianali e di somministrazione al pubblico di alimenti e beva nd e.

2. La promozione delle iniziative di cui al comma 1 avviene mediante la concessione di finanziamenti nei limiti dell'incremento del capitolo di bilancio di cui all'articolo 8.

 

Art.2
(
Obiettivi delle iniziative finanziabili)

1.Possono essere ammesse ai finanziamenti di cui all'articolo 1 le iniziative che perseguono uno o più dei seguenti obiettivi:

a)       eliminare i fenomeni di degrado ambientale e sociale;

b)       salvaguardare le tradizioni ed il tessuto socio-economico tipico dei luoghi;

c)        reintegrare e valorizzare il contesto urbano, nel rispetto delle relative peculiarità storiche, migliora nd o:

1)                        la qualità architettonica ed ambientale dello spazio pubblico;

2) la qualità architettonica esterna ed interna dei negozi;

3) le co nd izioni di accessibilità e la dotazione degli spazi di sosta, in conformità alla vigente normativa sulla eliminazione delle barriere architettoniche;

4) le attrattive e la gradevolezza anche mediante soluzioni spaziali che consentano l'integrazione di funzioni e attività di animazione e promozionali;

d)       sviluppare e rivitalizzare, anche attraverso l'assortimento merceologico, l'assetto commerciale esistente nelle varie articolazioni che lo caratterizzano, fermi resta nd o i tipi di esercizi e le relative autorizzazioni previsti dalla vigente normativa, quali:

1)     i punti commerciali, intesi come singole e diffuse attività sparse;

2)     le linee o fronti commerciali, intesi come sequenze lineari e compatte di attività;

3)     le superfici commerciali intese come sistemi compatti di attività presenti sia sui due fronti di una sola via, sia su reticoli viari più estesi e tali da configurare aggregazioni commerciali unitarie;


2 . Ad esclusione delle attività integrate nelle iniziative di cui al comma 1, nei centri storici è vietato l'insediamento di singole attività commerciali aventi una superficie di ve
nd ita superiore a 150 metri quadrati, fatte salve la più favorevole disciplina prevista per le attività tutelate nei centri storici con specifico provvedimento del Comune territorialmente competente, nonché la possibilità di trasferire all'interno del centro storico, nel limite di superficie di ve nd ita di 400 metri quadrati, attività precedentemente autorizzate nell'ambito dell'intero territorio comunale.


Art.3
(
Beneficiari dei finanziamenti)


1. Beneficiano dei finanziamenti di cui all'articolo 1 le imprese singole od associate, anche ai soli fini della realizzazione delle iniziative, la cui attività prevalente sia compresa tra quelle i
nd icate al comma 1 dello stesso articolo, che siano in possesso dei requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b).



Art.4
(
Limiti e forme di finanziamento)


1. I finanziamenti regionali sono concessi, in forma di contributi in conto capitale e di contributi in conto interessi, nei limiti della categoria "de minimis" come definita dalla Unione europea.


2. I contributi in conto capitale e quelli in conto interessi sono cumulabili tra di loro, entro gli importi massimi di spesa ammissibili a finanziamento e la percentuale di finanziamento concedibile, stabiliti per ciascuna iniziativa ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d).



Art.5
(
Disposizioni attuative)


1. La Giunta regionale, in coerenza con le linee della programmazione regionale di settore, adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'assessore competente, sentita la competente commissione consiliare permanente, una deliberazione attuativa, nella quale sono, in particolare, stabiliti:

a)     i criteri e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti concernenti le iniziative finanziabili di cui all'articolo 2 e i tempi per la realizzazione delle stesse;

b)     i requisiti dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 3;

c)     i criteri per la valutazione dei progetti e la conseguente formazione di una graduatoria seco nd o un ordine di priorità;

d)     gli importi massimi di spesa da ammettere a finanziamento, la forma del finanziamento concedibile, come i nd icati all'articolo 4, e la relativa percentuale, nonché le modalità di erogazione, con riferimento ai vari tipi di iniziative;

e)     le co nd izioni per l'eventuale cumulabilità dei finanziamenti con altre agevolazioni pubbliche;

f)       le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei finanziamenti e sullo stato di attuazione delle iniziative, nonché le cause di revoca dei finanziamenti concessi.



Art.6
(
Istruttoria dei progetti. Concessione,
erogazione e revoca dei finanziamenti)

 

1. La Giunta regionale, con successiva deliberazione, stabilisce le modalità di concessione, erogazione e revoca dei finanziamenti.

 

 

 

Art.7
(
Monitoraggio delle iniziative)


1. I soggetti beneficiari dei finanziamenti inviano al settore competente  in materia di commercio della Giunta regionale  relazioni sullo stato di attuazione delle iniziative finanziate riferite all'annualità in corso, entro i termini prescritti nei provvedimenti di concessione dei finanziamenti stessi.


2. La Giunta regionale, sulla base delle relazioni di cui al comma 1, effettua un monitoraggio periodico e, entro il mese di giugno di ogni anno, trasmette al Consiglio regionale un rapporto sullo stato di attuazione delle iniziative finanziate e sull'efficacia delle stesse rispetto agli obiettivi perseguiti.

 

 

 

Art.8
(
Disposizione finanziaria)


1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata per l’esercizio finanziario corrente la spesa complessiva di 1.000.000 €.