Progetto di Legge

“INSERIMENTO SPERIMENTALE DEL MODULO “TUTELA DELLA RISORSA IDRICA” NEI PROGRAMMI SCOLASTICI DEL PRIMO CICLO”

 RELAZIONE 

Il 2003 è stato proclamato dall’ONU Anno Internazionale dell’Acqua, per questo, data la rilevanza della risorsa idrica, si è rilevata la necessità di promuovere l’introduzione di un modulo didattico-educativo all’interno del percorso curricolare delle scuole del primo ciclo.

Lo scopo di questo progetto di legge è quello di fare conoscere il valore dell’acqua per educare, preparare, adeguare i comportamenti dei ragazzi, affinché si affermi in loro una diversa coscienza etica che si possa tradurre in comportamenti adeguati verso questo bene prezioso.

Art. 1 (Finalita’)

1.      La presente legge promuove l’introduzione sperimentale del modulo “Tutela della risorsa idrica” nei programmi scolastici del primo ciclo.

2.      Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione Lombardia riconosce un contributo alle Istituzioni scolastiche lombarde che stipulino le convenzioni di cui all’art. 2.

 

Art. 2 (Convenzioni con le istituzioni scolastiche lombarde)

 

1.      La Regione Lombardia, tramite l’Assessorato competente, stipula con le Istituzioni scolastiche lombarde del primo ciclo di istruzione del sistema educativo e formativo apposite convenzioni dirette all’inserimento nei piani di studio, in via sperimentale e nel rispetto delle finalità di cui alla presente legge, del modulo “Rispetto dell'ambiente e tutela delle risorse idriche”.

2.      Le convenzioni di cui al comma 1 determinano le ore mensili destinate alla trattazione didattica del modulo “Rispetto dell'ambiente e tutela delle risorse idriche”, i criteri e le modalità di aggiornamento degli insegnanti sulla disciplina stessa e l’ammontare del contributo regionale.

3.      Nel rispetto dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche, le convenzioni di cui al comma 1 prevedono altresì le modalità di verifica dell’attività didattica svolta relativamente al modulo “Rispetto dell'ambiente e tutela delle risorse idriche”.

4.      La Giunta regionale determina con proprio atto lo schema delle convenzioni di cui al comma 1. 

Art. 3  (Norma finanziaria)

1. Agli oneri finanziari derivanti dall’applicazione della presente legge si provvederà a decorrere dall’esercizio finanziario 2004 con gli stanziamenti che saranno individuati nella competente unità revisionale del bilancio regionale.