PDL
n. 238 del 28/05/2007
(ex n. 053 del 22/09/2000
)

ABROGAZIONE DELLA L.R. 20 MARZO 1995, N. 12 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSEGNO VITALIZIO E INDENNITA'

 
DI FINE MANDATO DEI CONSIGLIERI


RELAZIONE
 

Le attuali contingenze economiche che vedono il paese costretto in uno sforzo collettivo non privo di accenti drammatici, impone che ad ogni livello siano condivisi i sacrifici a maggior ragione dove il ruolo e la funzione impongono esempi significativi che siano di incoraggiamento e di esempio per la collettività.  

E' in questa ottica che il presente PDL elimina i vantaggi riconosciuti agli eletti al Consiglio regionale con la corresponsione di vitalizi onerosi per i bilanci pubblici e privi di obiettivi.  

Con l'abrogazione della legge sui vitalizi ai consiglieri regionali e sulle indennità di fine mandato i consiglieri regionali riconquistano l'integrità della indennità percepita, potendo utilmente scegliere le modalità individuali per provvedere alle legittime necessità previdenziali.  

Sembra che la quota a carico del bilancio pubblico solleciti nei cittadini gravati da mille difficoltà riflessioni dannose per l'immagine complessiva dell'Amministrazione regionale.  

La legge si è fatta carico di un regime transitorio che attenua, senza eliminarli i diritti eventualmente già acquisiti, secondo modalità già esplorate a livello nazionale.

­ABROGAZIONE DELLA L.R. 20 MARZO 1995, N. 12 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSEGNO VITALIZIO E INDENNITA'

 
DI FINE MANDATO DEI CONSIGLIERI

 Art.1  

1. E' abrogata la l.r. 20 marzo 1995 n. 12 "Disposizioni in materia di assegno vitalizio e indennità di fine mandato dei Consiglieri.

Art. 2

1. I Consiglieri che già percepiscono l'assegno vitalizio continuano a percepirlo secondo gli importi attualmente in godimento, senza alcuna rivalutazione o incremento previsto dalla l.r. 12/95.

Art. 3

1. I Consiglieri che sono cessati dal mandato e che hanno versato i contributi pervisti petr l'attribuzione dell'assegno vitalizio, percepiscono al conseguimento del 60° anno di età l'assegno vitalizio determinato in percentuale all'indennità di pensione spettante ai Consiglieri nel corso dell'anno in cui inizia a decorrere l'assegno nella misura prevista dalla seguente tabella:

 Anni di

contribuzione

Percentuale sulla indennità mensile lorda

5

5

6

7

7

9

8

12

9

15

10

18

11

20

12

23

13

26

14

29

15 ed oltre

33