PROGETTO DI LEGGE n. 0079
28/07/2005 
(ex n. 200 del 26/02/2002)

“Norme per l’istituzione del servizio civile volontario
per le persone anziane”
 

Il presente PDL risponde ad un’importante esigenza espressa dalla terza età, quella di una partecipazione più vasta all’azione del volontariato.

Gli anziani infatti chiedono che la società li consideri ancora utili e danno la propria disponibilità ad impegnarsi nel tempo libero, in iniziative di volontariato sociale.

Questa proposta risponde a tali esigenze prevedendo l’istituzione di un servizio civile volontario per le persone anziane impegnando l’anziano in attività di sorveglianza presso scuole, parchi, giardini pubblici e monumenti, nonché in attività di aiuto e sostegno  alle persone temporaneamente non in grado di svolgere piccoli compiti quotidiani, di compagnia ad altri anziani o a persone che si trovano in condizione di isolamento.

E’ prevista inoltre un’attività di gestione gratuita dei terreni comunali da affidare agli anziani. In essi gli anziani potranno svolgere attività volontarie di giardinaggio, orticoltura e in generale di cura dell’ambiente naturale.

La Regione assicura ai Comuni, titolari dell’organizzazione e gestione delle attività di cui sopra, la necessaria copertura finanziaria ripartendo annualmente i contributi previsti. 

Art. 1.
(Finalità e oggetto).

1. La Regione Lombardia riconosce il ruolo e la funzione che le persone anziane svolgono nella società, ne promuove la partecipazione alla vita sociale, civile e culturale della comunità, valorizzando le risorse umane, affettive e cognitive accumulate nel corso della loro vita.
2. Ai fini della presente legge, sono persone anziane le persone che hanno raggiunto i 65 anni di età.

Art. 2.
(Princìpi).

1. La regione Lombardia, nella disciplina e nella programmazione del servizio civile volontario delle persone anziane di cui all'articolo 4 e degli altri interventi previsti dalla presente legge, si ispirano ai seguenti princìpi e criteri generali:

a) integrazione degli interventi con la rete dei servizi sociali locali;
b) valorizzazione della volontarietà dell'apporto individuale e collettivo delle persone anziane.

           
Art. 3.

(Attività volontarie).

1. Ai fini della presente legge sono attività volontarie le attività delle persone anziane prestate in modo personale, spontaneo e gratuito.
2. Per le attività volontarie svolte tramite le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, si applicano le disposizioni previste dalla legge medesima.

Art. 4.
(Servizio civile volontario delle persone anziane).

1. I comuni, singoli o associati, possono istituire ed organizzare, anche in collaborazione con altre amministrazioni operanti sul territorio, un servizio civile volontario delle persone anziane, volto a realizzare le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, e a perseguire il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni della comunità.
2. Il servizio civile dell'età matura è aperto a tutte le persone anziane che spontaneamente intendono svolgere un'attività volontaria in favore di singole persone e della comunità locale e che abbiano la professionalità necessaria.
3. Al fine del raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, le attività del servizio civile possono, tra l'altro, riguardare:
a) la sorveglianza presso le scuole per l'infanzia, in collaborazione con le famiglie, le istituzioni scolastiche e la polizia municipale;
b) la sorveglianza dei percorsi scuola-abitazione per i bambini;
c) la sorveglianza dei parchi e dei giardini pubblici, dei monumenti e dei beni culturali, in collaborazione con le amministrazioni interessate;
d) l'aiuto alle persone temporaneamente non in grado di svolgere piccoli compiti giornalieri;
e) la compagnia ad altri anziani e alle persone che si trovano in condizione di isolamento;
f) la diffusione della conoscenza, da parte dei cittadini, delle opportunità offerte dai servizi comunali e dalle altre amministrazioni locali;
g) l'aiuto ai cittadini in condizione di impedimento temporaneo per l'accesso ai servizi pubblici;
h) la diffusione della conoscenza di particolari situazioni temporanee di disagio urbano e delle misure approntate per farvi fronte;
i) la ricognizione presso le famiglie delle esigenze derivanti da interventi programmati sulla viabilità e sul tessuto urbano, con particolare riferimento alla condizione degli anziani e dei bambini.
4. I comuni che istituiscono il servizio civile assicurano lo svolgimento, da parte degli uffici competenti, dei compiti di coordinamento e di direzione delle attività, nonché la partecipazione delle persone anziane volontarie alla predisposizione e alla verifica delle attività medesime.
5. Sulla base del tempo offerto alla comunità, le persone anziane che partecipano alle attività del servizio civile possono essere destinatarie di opportunità culturali, formative, ricreative, fornite, anche gratuitamente o a costi ridotti, dal comune, dalle altre amministrazioni interessate al servizio civile, ovvero da privati convenzionati.
6. I comuni assicurano la partecipazione al servizio civile da parte di singole persone anziane e predispongono, a tale fine, l'organizzazione necessaria per rendere effettiva la partecipazione.

Art. 5
(Attività di gestione di terreni pubblici). 

  1.  comuni possono affidare a persone anziane, singole o associate, la gestione gratuita di terreni comunali nei quali svolgere attività volontarie di giardinaggio, orticoltura, e in generale di cura dell'ambiente naturale, al fine di consentirne la migliore tutela e la fruibilità per i cittadini.

  2. Il comune provvede:
    a) a realizzare le opere necessarie a consentire l'affidamento;
    b) a fornire gli strumenti per eseguire le attività;
    c) a garantire una vigilanza periodica a tutela delle attività volontarie;
    d) a stabilire gli orari di accesso dei terreni al pubblico, anche dedicando alcuni di essi all'accesso alle famiglie, ai bambini e agli anziani.

    Il comune stabilisce i criteri generali, le modalità e i requisiti dell'affidamento. Essi prevedono, tra l'altro, l'affidamento sulla base della dichiarazione di disponibilità a svolgere l'attività volontaria, definiscono i doveri di comportamento dei volontari, individuano la struttura comunale di riferimento per il coordinamento dell'attività. L'affidamento può essere revocato in ogni tempo per sopravvenute esigenze pubbliche.

  3. Il comune può stabilire che i frutti dell'attività siano gestiti dalle persone anziane volontarie, che possono utilizzarli per le proprie necessità o anche venderli destinando i proventi agli acquisti di beni e di servizi utili per l'attività medesima ovvero al finanziamento di altre attività di rilevanza sociale.

Art. 6
(Contributi ai Comuni)

1. La Regione assicura ai Comuni i contributi per la copertura delle spese volte alla realizzazione dei servizi di cui alla presente legge.
2.
  A tal fine, la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della e legge, stabilisce modalità e criteri per l'accesso ai contributi regionali.
3.  La Giunta regionale approva annualmente il piano di riparto dei contributi destinati ai Comuni per i servizi previsti dalla presente legge.

Art. 7
(Norma finanziaria)

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità.