Progetto di legge

 

D'iniziativa dei consigliere regionale

 

SILVIA FERRETTO CLEMENTI

 

 

 

MODIFICHE ALLLA L.R. 8 LUGLIO 1989, N° 24
"NORME IN MATERIA DI RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI TARTUFI FRESCHI E CONSERVAT
I IN ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE 16 DICEMBRE 1985, N° 752"

 

 

RELAZIONE

 

Il presente progetto di legge nasce dalla necessità di riformare la Legge Regionale 8 luglio 1989, n° 24: "Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati in attuazione dei principi della legge 16 dicembre 1985, n° 752", alla luce delle recenti critiche pervenute dal mondo dei raccoglitori di tartufi.

 

Il mondo dei tartufai lamenta sempre più spesso una calendarizzazione non adeguata sia al rispetto delle tradizioni consuetudinarie di raccolta dei rifiuti, sia allo sfruttamento adeguato delle relative risorse dei frutti maturi a tutto danno dell'economia di montagna.

 

Lo stesso settore dei raccoglitori, denuncia una immotivata limitazione ai periodi di raccolta, nel pur doveroso rispetto dei periodi di maturazione delle singole specie.

 

Da qui i proponenti elaborano una proposta di decentramento ai singoli Collegi provinciali per le scelte dei calendari di raccolta.

 

Il presente progetto di legge introduce alcuni concetti innovativi per quanto riguarda anche le modalità di sfruttamento delle risorse del suolo. Non è infatti da sottovalutare come l'imposizione dell'attuale norma, disconosce di fatto il valore delle tradizioni e sottovaluta il pericolo di come un mancato rispetto della consuetudine generi nelle singole realtà territoriali tentativi seri e reali di superamento della norma stessa a tutto svantaggio dell'ordine e del razionale sfruttamento della risorsa.

 

 

Art. 1 (modifiche all'art. 5 della L.R. 24/89)

 

1.             Il comma 2 dell'art. 5 della L.R. 24/89 è sostituito dal seguente:

 

" Le singole Province, avvalendosi dei collegi di esperti di cui al successivo art.7, predispongono e approvano, entro il 31 di marzo di ogni anno, i calendari di raccolta e le relative cartografie allegate, in scala adeguata, delle diverse zone nelle quali vengono applicate limitazioni particolari alla raccolta, nonché tutta la documentazione descrittiva necessaria".

 

2.        Al comma 4 dell'art. 5 della L.R. 24/89, le parole "..sul B.U.R." sono abrogate

 

 

Art. 2. (modifiche all'art. 7 della L.R. 24/89)

 

1.        Al primo comma dell'art. 7, la frase: ".. gli adempimenti di cui al precedente

       Art. 5 nonché per." è abrogata.

 

1.   A fine art. 7 è aggiunto il seguente comma 6.

" 6. Per gli adempimenti di cui al precedente art. 5, le Province si avvalgono di un Collegio di cinque esperti nominati dal preposto assessore provinciale e composta da:

a)     un membro scelto fra gli esperti delle facoltà di scienze agrarie e

forestali o di scienze naturali delle università della Lombardia;

b)     tre membri designati dalle associazioni provinciali dei ricercatori di

tartufi;

c)      un funzionario designato dall'assessore provinciale preposto al settore

agricoltura con funzioni di responsabile del Collegio".

 

 

Art. 3. (Dichiarazione d'urgenza)

 

1.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127  

     della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto della Regione Lombardia ed

     entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino

     Ufficiale della Regione Lombardia.