PDL n 007 - 04/05/2005
(ex n. 416 del 20/01/2004)
“Interventi regionali a favore della partecipazione dei lavoratori
agli utili aziendali”
 

RELAZIONE 

La storica dicotomia di interessi fra lavoratori dipendenti e datori di lavoro, da sempre causa di forti tensioni e scontri sociali, ha portato e porta sempre più spesso, le parti sociali, a perdere di vista i valori umani di riferimento fondamentali ma anche l’etica professionale.

Realisticamente e come riportato anche nell’enciclica Rerum Novarum di Leone XIII (1891), fosse anche solo per una ragione di natura meramente economica, esiste una “necessità di concordia” (“le classi sociali non devono essere nemiche” perchè “l’una ha bisogno dell’altra”) e di equilibrio sociale, per raggiungere i quali sono indispensabili una maggiore equità e responsabilità sociale.

LAVORO e CAPITALE costituiscono da sempre i fattori produttivi primari per lo svolgimento di qualsiasi tipo di attività economica, e l’unica cosa che può cambiare nel tempo o nei diversi settori produttivi è il loro peso nella composizione.   È’ evidente dunque che dovendo “lavoro” (i lavoratori dipendenti) e “capitale” (datori di lavoro) necessariamente convivere ed interagire, l’obiettivo comune deve essere quello di ridurre al minimo la conflittualità di interessi, avviando iniziative volte a favorire la loro conciliazione.

In base all’art. 46 della Costituzione “Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende”.

La partecipazione del lavoratore alla vita, in generale, dell’azienda presso la quale è impiegato deve essere quindi, in questo senso, vista come un modo per coniugare gli interessi dei lavoratori con quelli dei datori di lavoro.

Più nello specifico, come teorizzato anche da uno dei padri del sindacalismo cattolico Giuseppe Toniolo,  rendere in qualche misura i dipendenti partecipi della ricchezza che essi stessi contribuiscono a produrre, attraverso quote addizionali una tantum stabilite in percentuale sugli utili realizzati, significa stimolare nei lavoratori un maggiore interesse per le sorti aziendali (se l’azienda va bene ne conseguono benefici diretti anche per loro) avvicinando così in qualche modo gli interessi dei dipendenti a quelli della proprietà.

Una maggiore condivisione degli obiettivi porterebbe dunque ad una maggiore motivazione dei lavoratori, dando vita ad ulteriori effetti positivi a cascata: miglioramento delle condizioni di lavoro, incremento di produzione, utili e reddito ed, in ultima istanza, rafforzamento dell’economia complessiva locale e nazionale, a beneficio dell’intera comunità.

La Weltanschaung marxista, secondo la quale gli interessi in eterna contrapposizione di sfruttati e sfruttatori, sfocia necessariamente in lotta di classe, costituendo addirittura il motore della storia, si è rilevata un tragico fallimento. Lo spettro (il comunismo) che si aggira per l’Europa descritto da Marx ed Engels deve essere definitivamente sepolto perché la cultura dell’odio da esso alimentata ha già arrecato alla società gravissimi danni non solo economici ma anche e soprattutto sociali, ponendo persino le basi per la nascita di dittature feroci ed il consolidarsi del terrorismo, una ferita sempre aperta e di drammatica attualità. 

D’altro canto, all’opposto, il capitalismo selvaggio, abbandonando l’uomo alle spietate leggi del profitto, ha creato sfruttamento ed inaccettabili disuguaglianze.

Con il presente Progetto di Legge, proprio sulla base di tutto quanto sopra considerato, anche in ottemperanza a quanto disposto dalla Costituzione Italiana, si intende promuovere un avvicinamento degli interessi delle due più importanti macrocategorie economiche, datori di lavoro e lavoratori, incentivando, attraverso il riconoscimento di sgravi contributivi regionali (la riduzione dell’aliquota IRAP), l’adozione di iniziative volte ad introdurre forme di partecipazione dei lavoratori dipendenti agli utili dell’azienda presso la quale lavorano.

L’auspicio è che la riduzione dell’IRAP costituisca la prima di una serie di iniziative volte alla riduzione della conflittualità sociale e a favore della concordia, nell’interesse dei lavoratori, delle aziende nonché della Nazione stessa per la riscoperta del valore dell’etica, non solo come fattore esterno all’economia, ma come condizione necessaria per il suo corretto funzionamento.

Progetto di legge

Articolo 1
(Finalità)
 

La Regione Lombardia, al fine di promuovere la convergenza fra gli interessi dell’azienda e quelli dei suoi dipendenti incentiva la realizzazione di iniziative volte ad introdurre forme di partecipazione dei lavoratori dipendenti agli utili dell’azienda presso la quale lavorano, riducendo  l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), istituita dal D. Lgs.  n. 445 del 15 dicembre 1997 (“Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché il riordino della disciplina dei tributi locali”) a tutte quelle società, in qualunque forma giuridica organizzate, che adottino tali iniziative secondo quanto stabilito all’art. 4. 

Articolo 2
(Aliquota)
 

Per i soggetti passivi di cui all’articolo 1 della presente legge, l’aliquota IRAP è ridotta di un punto percentuale, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della Legge 446 del 15 dicembre 1997 (“Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché il riordino della disciplina dei tributi locali”). 

Articolo 3
(Beneficiari)
 

Agli effetti della presente legge ricadono nella definizione di cui all’articolo 1 tutte le società, in qualunque forma giuridica organizzate, che predispongano piani di partecipazione dei propri dipendenti agli utili societari, secondo quanto stabilito al successivo art. 4

Articolo 4
(Funzioni della Giunta Regionale)
 

1. Entro 90 giorni la Giunta regionale, d’intesa con la Commissione consiliare competente, stabilisce le modalità di realizzazione dei piani di partecipazione aziendali, definendone anche i criteri attuativi.  

Articolo 5
(Norma finanziaria) 

L’onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per l’anno corrente trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2005-2008.