PROPOSTA DI LEGGE AL PARLAMENTO
n. 010 - 04/05/2005 
(ex PLP n. 032 - 20/12/2002)

Modificazioni della fattispecie di reato attinente l'impiego dei minori nell'accattonaggio

RELAZIONE

Il problema dell'impiego dei minori nell'accattonaggio ci  pone di fronte ad una questione di delicata responsabilità civile.
Il provvedimento propone l'abrogazione dell'art. 671 "Impiego di minori nell'accattonaggio", Libro terzo "Delle contravvenzioni in particolare" del  vigente Codice penale e l'inserimento, al Capo III "Dei delitti contro la libertà individuale", Sezione I "Dei delitti contro la personalità individuale" del Codice penale, dell'articolo 603bis:  "Impiego di  minori nell'accattonaggio". 
Lo stesso articolo, modificato con un inasprimento delle pene, viene inserito in un'altra Sezione del codice penale, proprio per sottolineare la gravità della fattispecie del reato, ritenuto un delitto contro il minore.
A fronte anche di un paragone con le misure adottate dagli altri paesi comunitari la pena prevista attualmente (da tre mesi fino ad un anno di reclusione) in una pena che varia da cinque a dieci anni di reclusione, e oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria  da 50.000 Euro a 75.000 Euro.

Nel caso di istigazione all'accattonaggio di minori utilizzando modi coercitivi violenti, come trattamenti crudeli, inumani o degradanti, viene previsto l'ergastolo e una sanzione amministrativa da 50.000 Euro a 100.000 Euro.

Se il fatto viene commesso dal genitore la condanna comporta, nel caso di cittadini extracomunitari, oltre la sospensione della potestà dei genitori, l'immediata e definitiva espulsione dal Paese.

Modificazioni della fattispecie di reato attinente l'impiego dei minori nell'accattonaggio  

1.  E' inserito, dopo l'articolo 602 "Alienazione e acquisto di schiavi" del Codice penale, Capo III Dei delitti contro la libertà individuale, Sezione I Dei delitti contro la personalità individuale, l'articolo 603bis "Impiego dei minori nell'accattonaggio":

" Chiunque si vale, per mendicare, di una persona minore, ovvero permette che tale persona mendichi, o che altri se ne valga per mendicare, è punito con l'arresto da dieci anni a venti anni di reclusione e con la sanzione amministrativa da 50.000 Euro a 75.000 Euro.

Qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori o dall'ufficio di tutore.

Nel caso in cui il reato venga commesso da cittadini extracomunitari è prevista, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 Euro a 75.000 Euro, l'espulsione immediata e definitiva.

Chiunque induca un minore all'accattonaggio adoperando sevizie o agendo con crudeltà viene punito con l'ergastolo e con la pena pecuniaria da 50.000 Euro a 100.000 Euro".

 

2. E' abrogato l'articolo 671 del Codice penale "Impiego dei minori nell'accattonaggio".