“CRITERI in materia di ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI PUBBLICI RESIDENZIALI”

 Articolo 1
(Requisiti  per l’ammissione al bando)
 

1. Può partecipare al bando di concorso per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, esclusivamente, chi:

a)  abbia la cittadinanza italiana; chi sia cittadino di uno Stato membro UE ; chi risieda in Italia da almeno 10 anni;
b) abbia svolto regolare attività lavorativa in Italia per almeno 10 anni con versamento contributivo INPS; 
c) non abbia mai riportato condanne penali nè abbia procedimenti penali in corso; 
d) non sia mai entrato clandestinamente in Italia;
e) non abbia mai occupato abusivamente un alloggio  residenziale; 

f)  non sia mai stato sfrattato  per morosità;
g) non sia titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su uno o più alloggi, ovvero su altri beni immobili, ubicati in qualsiasi località; 
h) non abbia ottenuto l'assegnazione in proprietà immediata o futura di
alloggio realizzato con contributi pubblici o non abbia usufruito di finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile senza dar luogo al risarcimento del danno;
i) usufruisca di un reddito lordo annuo complessivo per il nucleo familiare di appartenenza inferiore a € 19.000.

2. Possono accedere, altresì, al bando per l’assegnazione degli alloggi pubblici residenziali  le giovani coppie che abbiano contratto regolare matrimonio, a condizione che siano in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1 lettere a),c),d),e),f)g)h)i) e che entrambi i coniugi abbiano un’età inferiore a 30 anni.  

3. Viene considerato come reddito lordo annuo complessivo il reddito imponibile ai fini fiscali, desumibile dall’ultima dichiarazione dei redditi, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali degli assegni familiari e degli oneri deducibili..

Oltre all’imponibile fiscale, nel reddito annuo complessivo sono computati gli emolumenti, a qualsiasi titolo percepiti.

Articolo 2

(Attribuzione dei punteggi)

1.I punteggi da attribuire ai concorrenti sono stabiliti come segue:

1) richiedenti  residenti da almeno 10 anni nel Comune presso il quale viene presentata la domanda per il bando di assegnazione degli alloggi pubblici residenziali: punti 2;

2) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi igienici propri regolamentari, quali soffitte, baracche e simili: punti 2;

3) richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio: 
a) a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, emessi non oltre 3 anni prima della data del bando: punti 2; 
b) a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione di sfratto, esclusi i casi di occupazione di alloggio senza titolo e i casi di morosità: punti 2;

5) richiedenti il cui nucleo familiare sia composto da: 
a) 3 /4 persone: punti 1;
b) 5 o più  persone; punti 2;

6) richiedenti che appartengono ad una delle seguenti categorie: 
a) anziani: i nuclei familiari di non più di due componenti, entrambi di età superiore a 60 anni, o le persone singole che alla data di pubblicazione del bando abbiano superato 65 anni, ovvero, quando uno dei due componenti pur non avendo tale età sia totalmente inabile al lavoro: punti 3; 
b) famiglie di nuova formazione: i nuclei familiari, come definiti dall’articolo 1 comma 2 , da costituirsi prima della consegna dell'alloggio, ovvero formatisi da non oltre un anno dalla data di pubblicazione del bando: punti 3; 
c) persone sole con uno o più figli conviventi tutti a carico: 
1 figlio a carico: punti 1;
2 o più figli a carico: punti 2;
d) invalidi e portatori di handicap; nuclei familiari nei quali uno o più componenti, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino una percentuale d'invalidità, certificata ai sensi della legislazione vigente o certificabile dai competenti organi sanitari regionali, superiore al sessanta per cento, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro della Sanità 25 luglio 1980, ovvero un grado di invalidità equipollente previsto e certificato a norma di diverse disposizioni vigenti per particolari categorie di invalidi: punti 3. 

7. I punteggi di cui ai numeri  1) e 2)    non sono cumulabili.

Articolo 3

(Verifiche)  

1.L’ufficio comunale competente provvede a disporre opportune verifiche a campione sia dei requisiti di ammissibilità che della sussistenza degli stessi.  

Articolo 4

(Decadenza dell’assegnazione)  

1. Il Comune competente per territorio dispone con motivato provvedimento, anche su proposta dell'ente gestore, la decadenza dell'assegnazione dell'alloggio nei confronti di chi:

a) abbia ceduto a terzi, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli; 
b) non abiti stabilmente l'alloggio assegnatogli, salvo previa autorizzazione dell'ente gestore giustificata da gravi motivi; 
c) abbia mutato la destinazione d'uso dell'alloggio; 
d) abbia usato l'alloggio per attività illecite;  
e) abbia perduto i requisiti di cui all’articolo 1 della presente legge; 
f) fruisca di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare superiore a quanto stabilito al comma 1 punto n) dell’articolo 1 della presente legge.

Articolo 5

(Sanzioni)  

1.Coloro che, a seguito dei controlli disposti dall’organo competente, dichiarazioni mendaci, non possiedono i requisiti di ammissibilità al bando per l’assegnazione degli alloggi pubblici residenziale,  sfratto con effetto immediato e perdita del diritto di accesso ai bandi per  20 anni.