PROGETTO DI LEGGE AL PARLAMENTO  
n. 011 - 04/05/2005
(ex n. 27 del 30/10/2002)

 di iniziativa del Consigliere  

Silvia Ferretto Clementi  

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 " DISPOSIZIONI CONTRO LE MUTILAZIONI SESSUALI"  

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 RELAZIONE  

La mutilazione sessuale è una pratica crudele totalmente estranea alla cultura occidentale che consiste in mutilazioni cruente, come la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e viene effettuata alle bambine solitamente in età precoce, intorno ai 3 anni.

La mutilazione dei genitali, effettuata solitamente in condizioni non igieniche e con strumenti affilati di uso comune (lamette da barba, forbici, coltelli da cucina), senza l'adozione di tecniche antisettiche né di anestesia, è causa di sofferenze atroci ma soprattutto di emorragie e setticemie che in molti casi mettono a  rischio anche la vita della bambina stessa.

Le donne mutilate risentono delle conseguenze fisiche e psicologiche di questa violenza per tutta la vita e riscontrano spesso difficoltà ad avere una normale vita sessuale oltre che l'impossibilità spesso ad avere figli.

Questo tipo di pratiche, purtroppo profondamente radicate negli usi e nei costumi di alcuni paesi, vengono a tuttoggi purtroppo tramandate anche al di fuori dal loro paese di origine.  Sulla base dei dati forniti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sarebbero 150 milioni nel mondo le donne mutilate sessualmente - in alcune nazioni del terzo mondo, tra le quali il Gibuti, la Somalia, il Sudan e l'Egitto,  queste operazioni disumane vengono praticate addirittura a più dell'80% delle donne.

Con l'intensificarsi del fenomeno dell'immigrazione il problema delle mutilazioni sessuali sta assumendo anche in Italia dimensioni sempre più drammatiche. A questo proposito basti pensare che da alcune ricerche è emerso che più di 10.000 bambine sarebbero state infibulate nella nostra Nazione.

Il diritto alla conservazione delle proprie tradizioni è sacrosanto, ma questo tipo di crudeltà nei confronti delle donne è assolutamente inaccettabile. Oltre a comportare seri rischi per la salute della donna, è infatti profondamente lesivo dei  diritti fondamentali  della dignità e della libertà della persona, oltre a violare i diritti dei minori. 

Dato che non esiste, nella nostra legislazione, una norma specifica contro le mutilazioni sessuali, si ritiene necessario un intervento mirato non solo ad una campagna di informazione e di sensibilizzazione, ma anche all'istituzione di pene severe contro questi reati.

Questo provvedimento prevede la promozione di una campagna di informazione e di sensibilizzazione, presso ASL, strutture ospedaliere, consultori e scuole, mirata soprattutto ai cittadini extracomunitari presenti nel nostro Paese, per fare comprendere l'atrocità di tale intervento e, soprattutto, le sue devastanti conseguenze e per fare in modo che la consapevolezza dei diritti umani possa essere acquisita fin dalla giovane età e possa divenire patrimonio comune e condiviso.

Il provvedimento prevede, altresì, pene severe per i medici, le strutture sanitarie pubbliche e private e i genitori della vittima che eseguano o facciano eseguire qualsiasi tipo di mutilazione sessuale che non sia giustificata da motivi patologici.

Nel caso di genitori extracomunitari è prevista l'espulsione immediata.  

PROPOSTA DI LEGGE AL PARLAMENTO  
DISPOSIZIONI CONTRO LE MUTILAZIONI SESSUALI

Art. 1.
(Finalità)

        1.
E' vietata qualsiasi pratica di mutilazione genitale femminile (clitoridectomia, escissione, infibulazione), fatto salvo il caso in cui tali pratiche siano esercitate, su indicazione dell'autorità medica competente, per la salvaguardia della salute della persona.

Art. 2.
(Sanzioni)

        1. Il medico riconosciuto colpevole del reato di cui all'articolo 1, è punito con l'interdizione dall'esercizio della professione.

         2.   Chiunque cagioni mutilazioni genitali, di cui all'articolo 1, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

        3. Chi è riconosciuto colpevole di aver favorito l'esecuzione delle mutilazioni genitali è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

        4. Nel caso in cui i reati di cui al 3 e al 4 comma siano stati commessi da un cittadino extracomunitario si procede all'espulsione immediata.

Art. 3.
(Strutture sanitarie)

        1. La struttura, sia essa sanitaria o non sanitaria, pubblica o privata, nella quale viene commesso il reato di cui all'articolo 1, viene chiusa.

Articolo 4
(Campagna di sensibilizzazione)
 

1.   .   Il Ministero della Sanità e il Ministero del Welfare e della Previdenza sociale, d'intesa con le regioni, predispongono una campagna di informazione e di sensibilizzazione, mirata soprattutto ai cittadini extracomunitari, per fare comprendere l'atrocità di tale intervento e le devastanti conseguenze che arreca e per rendere consapevoli dei diritti umani.