PROPOSTA DI LEGGE AL  PARLAMENTO

"Norme a difesa dell'identità e dell'unità nazionale" 

RELAZIONE 

Con la presente proposta di legge si intende punire con maggiore severità - attraverso un deciso inasprimento delle pene relative - i reati di offesa alla Nazione, quelli contro l'unità dello Stato e quelli contro la bandiera nazionale.

La bandiera, simbolo unico e distintivo della Nazione, si trova in Italia ad essere sottovalutata nella sua portata simbolica e nella sua funzione di espressione dell'identità nazionale.

Le offese alla Nazione sono offese contro una comunità di milioni di persone, la loro storia e i loro legami e, in un periodo di devoluzione di poteri alle regioni, è giusto che vi sia anche un richiamo forte alla Nazione e allo Stato Italiano.

La perpetrazione del reato da parte di amministratori locali (siano essi consiglieri o assessori regionali, provinciali o comunali) o membri del Parlamento o del Governo viene considerata aggravante di reato e per questo punita più severamente con il raddoppio delle pene previste. 

Articolo 1

(Modificazioni di fattispecie penali del libro I Titolo I del codice Penale -
Regio Decreto 19 ottobre 1930, n.1398)
 

I seguenti articoli del libro I Titolo I del codice Penale - Regio Decreto 19 ottobre 1930, n.1398 sono come di seguito modificati: 

a)     L'articolo 272 del Codice penale "Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale" è così sostituito: 

"Propaganda ed apologia  sovversiva o antinazionale"

"Chiunque nel territorio dello Stato fa propaganda per l'instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la soppressione violenta di una classe sociale o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della società, è punito con la reclusione da  tre anni a otto anni.

Nel caso il reato venga commesso da amministratori locali o da membri del Parlamento o del Governo la pena si intende raddoppiata". 

b) L'articolo 283 del Codice penale "Attentato contro la costituzione dello Stato" è così sostituito:  

"Attentato contro l'unità e la Costituzione dello Stato"

"Chiunque commette un fatto diretto a mutare l'unità e la Costituzione dello Stato o la forma di governo, con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato. è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Nel caso il reato venga commesso da amministratori locali o da membri del Parlamento o del Governo la pena si intende raddoppiata". 

c)      L'articolo 291 del Codice penale "Vilipendio alla Nazione italiana" è così sostituito: 

"Vilipendio alla Nazione italiana"

"Chiunque pubblicamente vilipende la Nazione italiana è punito con la reclusione da tre anni  a otto anni.

Nel caso il reato venga commesso da amministratori locali o da membri del Parlamento o del Governo la pena si intende raddoppiata". 

d)     L'articolo 292  del Codice penale "Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato" è così sostituito: 

"Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato"

"Chiunque vilipende la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione da tre anni a otto anni.

Agli effetti della legge penale, per bandiera nazionale s'intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali 

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi vilipende i colori nazionali raffigurati su cosa diversa da bandiera.

Nel caso il reato venga commesso da amministratori locali o da membri del Parlamento o del Governo la pena si intende raddoppiata". 

e) L'articolo 299 "Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero" è così sostituito: 

"Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero"

"Chiunque nel territorio dello Stato vilipende, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con la reclusione da tre a  otto anni.

Nel caso il reato venga commesso da amministratori locali o da membri del Parlamento o del Governo la pena si intende raddoppiata". 

Gli articoli 272,  283, 291, 292 e 299 del Codice penale sono abrogati.