PROGETTO DI LEGGE AL PARLAMENTO n. 018 del 04/05/2005  

di iniziativa del Consigliere Regionale

Silvia Ferretto Clementi  

NUOVE NORME SULLA REGOLAMENTAZIONE 
DELLA  PROSTITUZIONE
 

RELAZIONE  

Il dilagare del fenomeno della prostituzione nella nostra Nazione ha bisogno di risposte urgenti. Questo progetto di legge nasce dalla necessità di regolamentare un'attività che sta creando gravi problemi sociali, sanitari e di ordine pubblico.

Riteniamo che su questo tema  sia indispensabile ragionare con estremo pragmatismo, perché i cittadini possano essere tutelati nella loro libertà e sensibilità.  

Lo spettacolo quotidiano a cui assistiamo nei quartieri e nelle strade di tutte le città italiane è certamente poco edificante  per non dire scandaloso. Rifiutiamo la logica di chi vorrebbe creare delle "isole del sesso", producendo di fatto dei quartieri ghetto come nelle principali città europee. In alcune ore della notte, ma anche di giorno, la gente è letteralmente prigioniera in casa. Il business criminale  riduce in schiavitù persino le bambine e utilizza i proventi della prostituzione per finanziare altri illeciti come il traffico di droga.  

Serve quindi uno strumento legislativo che consenta di perseguire con grande determinazione la prostituzione " a cielo aperto", condannare fermamente lo sfruttamento delle donne, garantendo la libertà di coloro che intendono esercitare questa "particolare professione" senza che possano né venire coinvolti in fenomeni malavitosi né turbare altri cittadini.

Non vogliamo neppure trasformare le nostre città in tante piccole Amsterdam, infatti crediamo che l'attività vada esercitata strettamente in luoghi privati, non esposti al pubblico, e non debba essere pubblicizzata come una qualsiasi impresa commerciale.

Non intendiamo assolutamente creare il meretricio di Stato, pertanto andranno favorite forme cooperative  autogestite affinché siano stroncati sfruttamento e violenza.

Non si può negare che attualmente la prostituzione in strada è quasi completo appannaggio delle immigrate, molto spesso clandestine e/o minorenni, con questa legge si imporrebbe l'immediata espulsione dal nostro paese a chi non rispetta le regole. La tratta delle schiave deve assolutamente finire. Non vogliamo certo tornare alla situazione ante-Merlin, quando c'erano di fatto le schiave del sesso, costrette ad una vita impossibile e rischiosa.  

Inoltre non va dimenticato l'aspetto sanitario. L'aumento consistente della diffusione di malattie a trasmissione sessuale, in particolare dell'Aids, impone una seria riflessione. In luoghi rigidamente controllati la sicurezza igienica e sanitaria sarebbe garantita. L'obbligo delle visite è una condizione irrinunciabile per l'approvazione di questa legge.

Alcuni organi d'informazione hanno diffuso dati allarmanti: 300 mila persone si prostituiscono in Italia, il fatturato annuo è stimato in quasi 2 miliardi di euro, il 12% delle "lucciole" è sieropositivo.

D'altro canto  una simile "professione"  non può certo essere liberalizzata, esiste la necessità di una regolamentazione che sappia rispondere innanzitutto all'emergenza dell'ordine pubblico e ad alla difesa della salute.

Crediamo che la questione di ordine morale vada quindi superata. E' inutile chiudere gli occhi fingendo di non vedere cosa sta accadendo. La prostituzione è sempre esistita, si tratta di scegliere il male minore senza rinunciare ad un'opera di prevenzione e di puntuale educazione sessuale, che possa gradualmente eliminare la ormai fortissima domanda.  

ART. 1

La prostituzione esercitata in luogo pubblico è vietata.  

ART. 2  

Chiunque è colto nell'atto di praticare la prostituzione secondo le modalità di cui  all'articolo 1 è punito con l'ammenda di euro 600,00=.In caso di recidiva il responsabile è altresì punito con l'arresto da uno a tre anni.

Se il responsabile è un cittadino straniero, incorre, nella revoca del permesso di soggiorno e di conseguenza all'immediata espulsione dal territorio dello Stato.  

ART. 3

Il soggetto di cui all'articolo 2 deve essere prontamente accompagnato presso l'azienda sanitaria locale territorialmente competente del luogo dove è avvenuto il fatto di cui al medesimo articolo 2 per essere sottoposto agli accertamenti sanitari obbligatori, ai sensi dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Quando il soggetto fermato risulti essere affetto da malattia trasmissibile, nei suoi confronti  è disposto il trattamento sanitario obbligatorio, ai sensi del citato articolo 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. In caso di rifiuto di sottoporsi al suddetto trattamento, si applica la pena dell'arresto fino a sei anni.  

ART. 4  

E' punito con la reclusione da 4 a 10 anni e con la multa da euro 3.000,00= a euro 11.000,00=:

chiunque essendo proprietario, gerente o preposto ad un albergo,   pensione, spaccio di bevande, circolo da ballo o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze, vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, all'interno del locale stesso, esercitano la prostituzione;

chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione;

chiunque induca alla prostituzione una donna o un uomo di età maggiore, o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici, sia a mezzo della stampa o qualsiasi altro mezzo di pubblicità;

chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque in un luogo diverso da quello della sua abituale residenza, al fine di esercitarvi la prostituzione ovvero si adoperi per agevolarne la partenza;

chiunque svolga un'attività di associazioni ed organizzazioni nazionali od estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni;

chiunque in qualsiasi altro modo favorisca la prostituzione altrui o ne tragga profitto.  

In tutti i casi previsti nella lettera a) del comma 1 oltre alle pene previste al medesimo comma 1  è revocata l'eventuale licenza d'esercizio e può essere ordinata, altresì la chiusura definitiva dell'esercizio.

I delitti previsti dalle lettere b) c) del comma 1, se commessi da un cittadino in territorio estero, sono punibili in quanto le convenzioni internazionali lo prevedano.  

ART. 5  

La pena prevista per i delitti di cui all'articolo 4 è raddoppiata:  

se il fatto è commesso con violenza, minaccia, inganno;  

se il fatto è commesso ai danni di persona in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata;  

se il colpevole è un ascendente, un affine in linea diretta ascendente, il marito, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, il tutore;  

se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia;  

se il fatto è commesso ai danni di persone aventi rapporti di servizio domestico o d'impiego;  

se il fatto è commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni;  

se il fatto è commesso ai danni di più persone;  

se il fatto è commesso ai danni di una persona tossicodipendente.  

ART. 6  

1.  Per  i delitti  di cui all'articolo 4 è prevista la pena dell'ergastolo qualora vengano commessi ai danni di minori.

ART. 7  

Ai colpevoli di uno dei delitti previsti dall'articolo 4, siano essi consumati o soltanto tentati si applica l'interdizione dai pubblici uffici, di cui all'articolo 28 del codice penale, e dall'esercizio della tutela.  

ART. 8  

I Ministri dell'Interno e della Sanità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanano il relativo regolamento di attuazione, in cui sono indicate modalità per l'espletamento dei controlli sanitari periodici.  

ART. 9  

Le Regioni hanno il compito di provvedere, con uffici appositamente costituiti, ovvero tramite enti ed uffici già esistenti, al recupero ed al reinserimento in normali attività lavorative di chi rinuncia all'esercizio dell'attività di prostituzione.

ART. 10  

1.  L a legge 20 febbraio 1958 n. 75  è  abrogata.